Va accertato il diritto soggettivo dei genitori di scegliere per i propri figli tra refezione scolastica e pasto domestico
08 Aprile 2019
Il caso. I genitori di alcuni alunni delle scuole comunali elementari e medie del Comune di Torino convenivano in giudizio lo stesso Comune e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per fare accertare il loro diritto di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico (portato da casa o confezionato autonomamente) e, in particolare, di consumarlo all'interno dei locali adibiti a mensa scolastica e nell'orario destinato alla refezione; di ordinare al Ministero di impartire ai dirigenti scolastici le opportune disposizioni e al Comune di astenersi dal porre limiti e divieti ostativi all'esercizio del suddetto diritto di scelta. Il Tribunale di Torino rigettava tali domande, rilevando l'insussistenza di un diritto soggettivo come quello azionato, non essendo configurabile nè un diritto alla prestazione del servizio mensa con modalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente ovvero di un servizio alternativo interno alle scuole per coloro che intendano consumare il pasto domestico, nè un diritto alla stessa istituzione del servizio mensa, essendo le famiglie libere di optare per il tempo breve oppure per il tempo pieno che prevedono il servizio mensa e, in tal caso, essendo libere di fare uscire i figli da scuola durante l'orario della mensa scolastica e di riaccompagnarli per le attività pomeridiane, senza che sia configurabile una disparità di trattamento o una discriminazione tra gli alunni che hanno optato per il tempo pieno e prolungato e gli altri, trattandosi di una libera scelta dei genitori. Accogliendo parzialmente il ricorso dei genitori, la Corte d'appello accertava il diritto dei genitori di scegliere per i figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico da consumare nelle singole scuole e nell'orario destinato alla refezione, ma al tempo stesso si asteneva dal dettare le modalità pratiche per dare concreta attuazione alla sentenza. Contro tale pronuncia MIUR e Comune di Torino ricorrevano per cassazione.
Diritto all'autorefezione: tesi contrapposte. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite trattandosi questione di massima di particolare importanza e su cui insistono tesi contrapposte. Infatti, secondo una prima tesi, se l'istruzione pubblica inferiore è obbligatoria e gratuita e comprende il diritto di fruire delle attività scolastiche che si svolgono nel pomeriggio, nel caso in cui sia attivato il tempo pieno, e se il "tempo mensa" costituisce un momento importante di condivisione e socializzazione che rientra nell'orario scolastico annuale, allora si dovrebbe riconoscere anche il diritto degli alunni di portare cibi da casa e consumarli a scuola, senza costringerli a usufruire del servizio di mensa scolastica da essa erogato, il quale altrimenti da facoltativo, attivabile a domanda individuale, quale è, diventerebbe obbligatorio. A tale tesi si contrappone quella delle amministrazioni ricorrenti, secondo cui non è configurabile un diritto soggettivo degli alunni che optano per il tempo pieno di portare e di consumare a scuola cibi propri, il cui eventuale accertamento non sarebbe suscettibile di ottemperanza sottraendosi al servizio mensa offerto dalla scuola. In tal senso il "tempo mensa" è ritenuto sottratto all'obbligo di frequenza scolastica e coincidente con il servizio di refezione scolastica, la cui fruizione è espressione di una facoltà delle famiglie, rientrando nell'ampio margine di discrezionalità riservato alle istituzioni scolastiche determinare le modalità di fruizione dello stesso, nei limiti di compatibilità con le strutture e le risorse disponibili, senza possibilità di prevedere modalità individuali e diverse rispetto a quelle offerte.
Rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene opportuno l'intervento delle Sezioni Unite per la soluzione del seguente quesito: se sia configurabile un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di scegliere, per i propri figli, tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente, con possibilità di consumarlo nei locali della scuola (comunque nell'orario destinato alla refezione scolastica), alla luce della normativa di settore e dei principi costituzionali, in tema di diritto all'istruzione, all'educazione dei figli e all'autodeterminazione individuale, in relazione alle scelte alimentari (artt. 2, 3, 30, comma 1, 32, 34, commi 1 e 2, Cost.).
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