L’iscrizione ipotecaria eseguita dall’Agente della Riscossione è comunque illegittima se il debito tributario non supera la soglia legale

08 Aprile 2019

Il limite legale per iscrivere ipoteca sui beni del debitore tributario trova applicazione solo ai fini del successivo esperimento dell'azione esecutiva o ha portata generale?
Massima

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera la soglia legale pro tempore individuata.

Il caso

L'impresa Alfa agiva in giudizio chiedendo la condanna di Equitalia Cerit s.p.a. (di qui, “AdR” - Agente della Riscossione) -che chiamava in manleva l'Agenzia delle Entrate (di qui, “AE”)- per i danni subiti dall'illegittima iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, giacché effettuata in data successiva a quella della comunicazione, da parte dell'AE, della pubblicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (di qui, “CTP”) con la quale era stata annullata la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti.

Il Tribunale condannava al risarcimento dei danni subiti da Alfa il solo AdR, ma la Corte di Appello, in accoglimento della domanda subordinata riproposta dall'appellata Alfa ex art. 346 c.p.c., riteneva esclusivo responsabile del danno l'AE -costituitasi con comparsa di risposta- che aveva comunicato con ritardo, all'AdR, l'annullamento della cartella di pagamento disposto dalla CTP.

Il Giudice distrettuale, inoltre, qualificava come lecita la successiva condotta tenuta dall'AdR che aveva solo ridotto l'ipoteca legale limitatamente alle somme per cui era stato disposto lo sgravio, mantenendo la garanzia ipotecaria per il residuo credito insoluto relativo agli oneri previdenziali, ritenendo la norma di legge, che ratione temporis fissava il limite di € 5.000,00 per la legittimità dell'iscrizione pregiudizievole, applicabile soltanto per l'ipotesi di un successivo esperimento dell'azione esecutiva, non dovendo invece trovare applicazione in relazione alla mera misura conservativa della ipoteca legale.

Avverso detta sentenza l'AE proponeva ricorso per Cassazione, l'impresa Alfa resisteva con controricorso, mentre l'AdR non svolgeva difese.

La questione

Il punto è il seguente: il limite legale per iscrivere ipoteca sui beni del debitore tributario trova applicazione solo ai fini del successivo esperimento dell'azione esecutiva o ha portata generale?

Le soluzioni giuridiche

Oggetto dell'ordinanza in commento è essenzialmente l'ambito di applicazione della normativa diretta ad escludere la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore tributario per una somma inferiore alla soglia pro tempore individuata dal Legislatore.

A latere dell'oggetto sostanziale della controversia, in sede di legittimità, si pone poi l'interessante questione processuale in ordine alla contestazione sul quantum da risarcire alla danneggiata, stante la chiamata in causa del terzo in manleva, spesa dall'AdR nei confronti dell'AE in primo grado, la norma che prevede la decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte in appello, a fronte della prova in atti dell'estensione della domanda risarcitoria riproposta da Alfa in sede di gravame nei confronti dell'AE terza chiamata, ritenuta ammissibile e qualificata dal Giudice distrettuale come oggettivamente alternativa rispetto alla responsabilità contestata all'AdR.

La vicenda sostanziale -la palese illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita successivamente alla pubblicazione della sentenza di annullamento della presupposta cartella di pagamento- vede, infatti, l'alternarsi della condanna esclusiva dell'AdR, in primo grado, e dell'AE, in appello.

Il diverso giudizio dei Giudici di merito in ordine all'individuazione del soggetto responsabile del danno cagionato ad Alfa produce così l'effetto di valorizzare, in sede di legittimità, la mancata (prova della) contestazione dinanzi al Giudice di prime cure e riproposizione ex art. 346 c.p.c. dinanzi al Giudice di appello, da parte dell'AE vittoriosa in primo grado, circa il quantum della pretesa risarcitoria, contestato alla medesima in via subordinata-condizionata dall'appellata Alfa, a seguito dell'interposizione di gravame da parte del soccombente AdR.

Con riferimento al merito della vicenda, invece, l'ordinanza in commento ha il pregio, richiamando gli autorevoli precedenti arresti delle Sezioni Unite sul punto, di confermare la portata generale della regola a mente della quale, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rappresentando comunque un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R.

In applicazione della propria giurisprudenza, infatti, la Cassazione giudica errato il giudizio formulato dalla Corte d'appello lì dove afferma l'inesistenza dell'elemento normativo della illiceità della condotta materiale tenuta dall'AdR per l'intero periodo intercorso tra la pronuncia della sentenza di annullamento della CTP (8 settembre 2008) e la cancellazione definitiva della ipoteca (18 dicembre 2008), determinando così la cassazione della sentenza impugnata in parte qua ed affermando conseguentemente la concorrente responsabilità dell'AdR per il pregiudizio arrecato ad Alfa dalla illegittima protrazione della misura ipotecaria, pur se limitatamente ai soli oneri previdenziali.

Osservazioni

L'ordinanza in commento è degna di nota per aver rafforzato, confermando un orientamento da giudicarsi ormai come consolidato, la valenza generale dell'interpretazione dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, che impone per l'iscrizione ipotecaria a tutela del credito tributario gli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo d.P.R., dovendosi giudicare l'ipoteca legale comunque un atto preordinato all'espropriazione immobiliare.

Così ragionando la Suprema Corte cassa la decisione della Corte territoriale là dove non aveva ravvisato alcuna concorrente responsabilità dell'AdR per il danno cagionato all'impresa attrice, atteso che Equitalia, avendo ricevuto al più tardi comunicazione dall'AE dello sgravio in data 31 ottobre 2008, aveva indebitamente protratto il mantenimento della misura ipotecaria -per il residuo importo del credito previdenziale portato dalla cartella- fino alla cancellazione definitiva eseguita in data 18 dicembre 2008, sebbene fosse estendibile anche alla misura conservativa della ipoteca il limite minimo di importo al tempo vigente per procedere ad esecuzione forzata.

Indipendentemente dalla finalità dell'iscrizione pregiudizievole, dunque, sia essa da individuarsi nel necessario presupposto per agire esecutivamente aggredendo il bene immobile del debitore tributario e soddisfare così l'interesse erariale estinguendo il credito mediante aggiudicazione delle somme ottenute dalla vendita dello stesso, sia essa, invece, da individuarsi nella mera natura coercitiva-conservativa, al fine di poter legittimamente iscrivere ipoteca sui beni del debitore tributario l'Amministrazione finanziaria dovrà sempre rispettare il limite pro tempore individuato quale soglia minima dal Legislatore.

Ebbene, ciò posto, la riaffermazione del precisato principio di diritto nel caso di specie, da una parte, produce la condanna in solido dell'AdR e dell'AE al risarcimento dei danni subiti da Alfa per l'illegittima iscrizione pregiudizievole, dall'altra, pone al Giudicante la questione relativa alla determinazione del quantum da risarcire, visti gli esiti opposti cui erano pervenuti i giudizi di merito nell'individuazione del responsabile del danno ingiusto subito dall'attore.

L'AE, infatti, censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., deducendo che la Corte territoriale aveva liquidato il danno patrimoniale, come accertato in primo grado, sul presupposto della errata affermazione della mancata contestazione in ordine al quantum da parte dell'appellata Agenzia.

Nel respingere il motivo di ricorso la Cassazione puntualizza, invece, che l'appello principale dell'AdR, soccombente in primo grado, aveva prodotto l'effetto di devolvere al Giudice del gravame la causa concernente l'accertamento alternativo di responsabilità -la domanda attorea aveva infatti ad oggetto gli stessi fatti costitutivi, dovendosi accertare dunque soltanto quale dei due soggetti parti in causa (convenuta e terza chiamata) fosse l'esclusivo responsabile del danno- con la conseguenza di onerare le altre parti, entrambe vittoriose, alla riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle eventuali domande od eccezioni non esaminate dal primo Giudice.

La riproposizione in appello delle eccezioni non esaminate in primo grado -ossia, nel caso di specie, la contestazione sul quantum della pretesa risarcitoria- si pone così come condizionata all'accoglimento dell'appello principale, come poi effettivamente accadeva.

Di qui, non avendo l'AE fornito in sede di ricorso per Cassazione idonea prova del contenuto della propria comparsa di costituzione in appello, ove affermava di aver insistito anche per il rigetto della domanda alternativa proposta nei suoi confronti da Alfa, donde l'impossibilità per il Giudice di legittimità di verificare nel merito le statuizioni dell'Agenzia ricorrente, ne seguiva che l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui non vi era stata contestazione in ordine al quantum della pretesa risarcitoria veniva definita dal Giudice di legittimità esente da censure.

Di là dalla riaffermazione del principio a mente del quale la soglia legale individuata dal Legislatore quale limite al di sotto del quale non è ammessa l'iscrizione ipotecaria su beni del debitore tributario ha portata generale indipendentemente dalla finalità della stessa, la decisione in commento ha dunque il merito di rammentare -se mai ve ne fosse stato bisogno- l'importanza della puntualità da assicurare nelle allegazioni fornite al Giudice di legittimità a sostegno delle ragioni articolate negli scritti defensionali.

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