Prima applicazione dei chiarimenti forniti dal Decreto 23 ottobre 2018, n. 119 in tema di “doppio binario”

Aurelio Parente
08 Aprile 2019

La CTR Lazio, alla luce del Decreto 23 ottobre 2018, n. 119, ha dichiarato ammissibile la notifica dell'appello effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante il primo grado del giudizio si sia svolto con modalità cartacea.

I giudici della Commissione Regionale del Lazio hanno respinto la richiesta dell'appellato di dichiarare inammissibile la notifica dell'appello effettuata a mezzo PEC da parte dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto il primo grado del giudizio si era svolto con modalità tradizionali avendo il decreto 23 ottobre 2018, n. 119 chiarito che non esiste alcun obbligo di mantenere nel grado di appello la modalità cartacea eventualmente utilizzata nel precedente grado provinciale.

La parte resistente ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché riteneva che la procedura del contenzioso avrebbe dovuto continuare a seguire la modalità cartacea già utilizzata presso la Commissione Provinciale, ossia che la notifica dell'appello con la Posta Elettronica Certificata violasse le disposizioni dell'art. 2 del DM 23 dicembre 2013, n. 163(Regolamento del Processo Tributario Telematico).

Invero i giudici di appello hanno rigettato la tesi del resistente anche alla luce dell'orientamento dei giudici di merito e di legittimità secondo cui, nel caso in cui la notifica ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità concreta di piena conoscenza dell'atto trasmesso e nella possibilità di difendersi con pienezza, deve trovare applicazione l'art. 156 c.p.c..

La sentenza in commento rileva, tuttavia, perché la questione trattata è stata risolta richiamando, per la prima volta, i chiarimenti forniti dal Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 delle disposizioni del decreto 23 dicembre 2013, n. 163 in tema di libertà delle parti di utilizzare liberamente la modalità telematica nel secondo grado di giudizio anche se non lo avesse fatto nel grado precedente, confermando che l'unico obbligo che l'art. 2 del DM 23 dicembre 2013, n. 163 pone a carico della parte sulla modalità di costituzione in giudizio è di mantenere quella telematica in tutto il giudizio e nel grado successivo, se essa è stata scelta dalla stessa, rinunciando alla facoltatività concessa dal medesimo articolo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.