Se il difensore non inserisce il proprio indirizzo nel ReGIndE, l'atto viene depositato in cancelleria
08 Aprile 2019
Difensore che non inserisce il proprio indirizzo nel ReGIndE. Trattando il ricorso per cassazione avverso una pronuncia di condanna per il reato di violenza sessuale ai danni di minori, la Corte ha osservato, preliminarmente, che non è stato possibile notificare via PEC l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte civile costituita presso il domicilio del difensore, poiché quest'ultimo non ha inserito il proprio indirizzo nel ReGIndE (il registro generale degli indirizzi elettronici). La notifica, pertanto, è avvenuta esclusivamente mediante il deposito dell'atto in cancelleria.
Deposito dell'atto in cancelleria. In linea con quanto già affermato per il caso di mancata ricezione dell'atto notificato via PEC a causa della saturazione dello spazio disco nella casella di posta, nel caso di specie, la Corte di cassazione ha trattato il giudizio, ribadendo che «in tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certifica (c.d. PEC), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui detta notificazione non risulti possibile per mancato inserimento dell'indirizzo PEC nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7, d. m. 21 febbraio 2011, n. 44».
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