Il RUP può essere commissario, salvo che sia concretamente dimostrata l'incompatibilità

Leonardo Droghini
09 Aprile 2019

Il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione di un conflitto d'interessi o di un'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.

Il caso. L'impresa ricorrente veniva esclusa da una procedura di gara a seguito del giudizio di anomalia e, nei motivi di ricorso avverso la predetta esclusione e la successiva aggiudicazione, censurava, per quel che interessa, la violazione della normativa sulla incompatibilità tra RUP e membro della commissione di gara di cui all'art. 77, co. 4 del D.lgs. 50/2016.

La ricorrente lamentava, in particolare, la presunta incompatibilità tra la funzione di Presidente di commissione di gara e la carica di RUP, entrambe rivestite dal medesimo soggetto.

La decisione. Il Collegio ha respinto il motivo di ricorso affermando che è ormai pacifico che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione di un conflitto d'interessi o di un'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 gennaio 2018 n. 695).

Occorre poi evidenziare che, ad integrare la prova richiesta - il cui onere grava sulla parte che deduce la condizione di incompatibilità - non è sufficiente il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità, né la stessa può desumersi ex se dall'appartenenza del funzionario componente della commissione alla struttura organizzativa responsabile nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione dell'appalto.

Tutto ciò premesso, il TAR ha ritenuto non raggiunta la prova sulla incompatibilità tra i due ruoli richiamati, giudicando inconferenti le circostanze di fatto richiamate dalla ricorrente.

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