Perfezionamento della notifica telematica oltre le ore 21: la pronuncia della Corte Costituzionale

Nicola Gargano
09 Aprile 2019

La Corte Costituzionale ha affermato l'illegittimità dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo.

Notifica telematica oltre le ore 21. In un giudizio civile innanzi alla Corte d'Appello di Milano,la parte appellata aveva eccepito l'inammissibilità del gravame poiché notificato via PEC l'ultimo giorno utile. Infatti, il messaggio risultava inviato alla società alle ore 21:04 e le ricevute di accettazione e consegna erano giunte rispettivamente alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32. Essendo la notifica avvenuta dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, essa si era perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, facendo risultare tardiva l'impugnazione.
A tal proposito, la Corte d'Appello ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2016, nella parte in cui dispone che «la disposizione dell'art. 147 c.p.c. applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Fondata la questione sollevata. Secondo la Corte Costituzionale, la questione sollevata dalla Corte d'Appello è fondata poiché se, nel differire il perfezionamento della notifica alle ore 7 del giorno successivo, l'art. 16-septies ha lo scopo di tutelare il diritto al riposo (nella fascia dalle ore 21 alle 24) del destinatario, ciò non deve valere per il notificante. Infatti, per quest'ultimo, una simile limitazione temporale degli effetti giuridici della notifica rappresenta solo una limitazione al pieno utilizzo del tempo utile per approntare la propria difesa.
Inoltre, la Corte ravvisa l'irrazionalità della norma censurata poiché, nel considerare perfezionata alle ore 7 del giorno successivo la notifica eseguita dopo le ore 21, assimila il sistema tecnologico telematico a quello tradizionale, posto che invece il primo dovrebbe caratterizzarsi per la maggiore celerità ed efficacia rispetto al secondo.
D'altronde, tale differenza tra sistema telematico e analogico, è stata già colta dal legislatore quando, in tema di tempestività del termine del deposito telematico, ha introdotto il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, ai sensi del quale «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.».
Infine, i Giuridici Costituzionali rilevano che «l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata».

Incostituzionalità. Per i sopraesposti motivi, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento in cui è generata la predetta ricevuta.

Osservazioni. La Corte ha dunque circoscritto con questa sentenza l'originaria ratio dell'art. 147 c.p.c. che era appunto quella di di tutelare la tranquillità e il riposo dei cittadini, e si concreta, nel caso delle notifiche a mani, in un sostanziale diritto al rifiuto di ricevere l'atto al di fuori dell'arco temporale de quo, rifiuto che nelle notifiche via PEC non è possibile porre in essere.
Rimane dunque fermo il diritto al riposo del cittadino che avrà tutto il diritto di non controllare la casella PEC dopo le ore 21.
Ne consegue che alla luce di questa pronuncia, un atto notificato oltre le ore 21 ma entro la mezzanotte continuerà a produrre effetti per il destinatario a partire dal giorno successivo alla notifica, ma la notifica potrà comunque ritenersi valida per il mittente, soprattutto laddove la notificazione fosse eseguita nell'ultimo giorno utile. Il principio evita così una disparità di trattamento tra i giudizi introdotti con ricorso il cui deposito è pacificamente possibile fino alla mezzanotte e quelli introdotti con citazione che, prima di questa sentenza potevano essere di fatto introdotti con una notifica da effettuarsi entro le 21.