Perfezionamento della notifica telematica oltre le ore 21: la pronuncia della Corte Costituzionale
09 Aprile 2019
Notifica telematica oltre le ore 21. In un giudizio civile innanzi alla Corte d'Appello di Milano,la parte appellata aveva eccepito l'inammissibilità del gravame poiché notificato via PEC l'ultimo giorno utile. Infatti, il messaggio risultava inviato alla società alle ore 21:04 e le ricevute di accettazione e consegna erano giunte rispettivamente alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32. Essendo la notifica avvenuta dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile, essa si era perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, facendo risultare tardiva l'impugnazione.
Fondata la questione sollevata. Secondo la Corte Costituzionale, la questione sollevata dalla Corte d'Appello è fondata poiché se, nel differire il perfezionamento della notifica alle ore 7 del giorno successivo, l'art. 16-septies ha lo scopo di tutelare il diritto al riposo (nella fascia dalle ore 21 alle 24) del destinatario, ciò non deve valere per il notificante. Infatti, per quest'ultimo, una simile limitazione temporale degli effetti giuridici della notifica rappresenta solo una limitazione al pieno utilizzo del tempo utile per approntare la propria difesa.
Incostituzionalità. Per i sopraesposti motivi, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento in cui è generata la predetta ricevuta.
Osservazioni. La Corte ha dunque circoscritto con questa sentenza l'originaria ratio dell'art. 147 c.p.c. che era appunto quella di di tutelare la tranquillità e il riposo dei cittadini, e si concreta, nel caso delle notifiche a mani, in un sostanziale diritto al rifiuto di ricevere l'atto al di fuori dell'arco temporale de quo, rifiuto che nelle notifiche via PEC non è possibile porre in essere. |