Estensione dell’obbligo dichiarativo di cui all’art. 80, comma 1, del Codice

Redazione Scientifica
09 Aprile 2019

Anche se il reato non rientra tra quelli che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, sono espressamente preclusivi della partecipazione alla gara, esso va...

Anche se il reato non rientra tra quelli che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, sono espressamente preclusivi della partecipazione alla gara, esso va comunque dichiarato poiché l'obbligo si estende anche a tutte le fattispecie astrattamente idonee a porre in dubbio l'affidabilità o l'integrità del concorrente, tra le quali rientra sicuramente una condanna per bancarotta fraudolenta, con la conseguenza che l'omissione della dichiarazione è essa stessa idonea ad incidere sull'affidabilità del concorrente. E ciò anche se la condanna, per effetto dell'accordato beneficio della non menzione, non risultava dai certificati del casellario giudiziario, posto che colui nei cui confronti la sentenza di condanna è stata pronunciata non può non esserne a conoscenza e se vi sia stato l'effetto estintivo automatico del reato al concretizzarsi dei presupposti di cui all'articolo 445 c.p.p., in quanto è pur sempre necessaria, affinché venga meno l'obbligo dichiarativo in gara, una pronuncia giudiziale che accerti il verificarsi della fattispecie estintiva non potendosi gravare la stazione appaltante di controlli che non le competono.

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