Non serve la notifica alla C.u.c. se questa è una mera aggregazione formale di S.A.

Redazione Scientifica
10 Aprile 2019

La mancata notifica alla Centrale unica di committenza non inficia l'ammissibilità del ricorso se la Centrale è in realtà un'aggregazione di due stazioni appaltanti...

La mancata notifica alla Centrale unica di committenza non inficia l'ammissibilità del ricorso se la Centrale è in realtà un'aggregazione di due stazioni appaltanti, attuata a mente dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la quale creando uno strumento operativo per le procedure di appalto pubblico, non attribuisce, tuttavia, ad esso una particolare soggettività giuridica, di guisa che il centro d'imputazione rimane quello dei soggetti che hanno istituito la C.u.c. E ciò a maggior ragione se la convenzione per la costituzione e il funzionamento in forma associata della C.u.c. stipulata tra le due stazioni appaltanti prevede espressamente che la gestione di eventuali contenziosi sia di competenza dell'ente a cui si riferisce l'appalto.

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