Se il decreto di citazione allegato alla PEC inviata al difensore riporta numero di procedimento e nome del ricorrente errati, la notificazione è nulla

Redazione scientifica
11 Aprile 2019

Se nel decreto di citazione per il giudizio di appello, comunicato via PEC al difensore, viene indicato un diverso numero di procedimento e il nome di un altro ricorrente, la notificazione è nulla.

Procedimento e nome del ricorrente errati. La Corte d'Appello confermava la sentenza del GUP del Tribunale alla pena di giustizia per il reato di estorsione ai danni di venditori ambulanti. Avverso la decisione, l'imputato ricorreva per Cassazione, deducendo la nullità della sentenza impugnata derivante dalla nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia. Il ricorrente, in particolare, lamentava che il difensore aveva ricevuto via PEC il decreto di citazione, “in cui, nell'allegato risultava l'indicazione di un processo a carico di altro soggetto diverso dall'imputato, come successivamente attestato anche da certificazione di cancelleria allegata al ricorso”.

La notifica è nulla. La Corte, ritenendo fondato il motivo sollevato dal ricorrente, ha rilevato che il difensore dell'imputato, come dimostrato dalla certificazione di cancelleria ha ricevuto una PEC proveniente dalla cancelleria cui era allegato un decreto di fissazione del giudizio di appello nel quale non erano stati indicati correttamente il numero del procedimento, il nome del ricorrente e la data dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, che erano riferiti ad un'altra persona, difesa da un diverso avvocato.
Secondo il collegio, tale difetto della notificazione non ha permesso al difensore di comprendere con certezza che la citazione in giudizio era relativa al suo assistito e alla sua persona nella qualità difensore.
È stato osservato, poi, che l'ipotesi in questione è assimilabile ad un difetto di notificazione al difensore di fiducia il quale, ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p., è sanzionato con la nullità assoluta. Per il motivo sopra esposto, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per la celebrazione di un nuovo giudizio.

La prova del vizio della notifica. La decisione sottende che la prova del vizio della notifica a mezzo PEC debba essere fornita dalla parte che eccepisce il difetto, la quale non può limitarsi alla semplice deduzione dello stesso. Tale prova, inoltre, non può che consistere in una certificazione della cancelleria, come è avvenuto nel caso di specie, mentre non sembrerebbe sufficiente, al fine di dimostrare il vizio, la mera produzione della stampa della mail ricevuta e dei relativi allegati. L'errore in cui è incorsa la cancelleria, verosimilmente, è consistito nell'allegazione alla PEC di un decreto di citazione per la trattazione dell'appello relativo ad altro processo.

La notifica a mezzo PEC SNT. La notificazione è stata compiuta a mezzo PEC SNT (sistema di notificazioni telematiche), programma in uso alle cancellerie che presuppone comunque l'intervento dell'operatore per associare l'allegato alla mail. IN tale frangente, probabilmente, si è verificato l'errore rilevato. Un simile rischio non si corre se, piuttosto che usare la PEC SNT, fosse stata usata la PEC TIAP, sistema che, allo stato, sembra ancora poco impiegato.

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