Niente automatismi nel riconoscimento della maternità surrogata in mancanza di legami biologici

Annamaria Fasano
Giuseppina Pizzolante
11 Aprile 2019

Rifiutando di trascrivere nei registri dello stato civile il certificato di nascita di un bambino nato all'estero a seguito di maternità surrogata gestazionale, uno Stato parte, quale la Francia, ha superato il margine di discrezionalità di cui dispone a norma dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare?

Il caso.

Alla Corte europea dei diritti dell'uomo viene sottoposta una richiesta di riconoscimento di un certificato di nascita di due minori nati in California attraverso la gestazione «per altri».

Le autorità francesi avevano negato inizialmente il riconoscimento. Poi, dopo la condanna del 26 giugno 2014 da parte della Corte europea, nel giudizio 65192/11, Mennesson c. Francia, i minori erano stati registrati come figli del padre biologico, ma non della madre francese. Rispetto alla richiesta di riconoscimento avanzata da entrambi i genitori – conformemente alla situazione concretizzatasi negli Stati Uniti –, la

Cour de cassation

francese, nell'ottobre 2018, aveva chiesto un parere consultivo alla Corte.

In sostanza i bambini in questione non hanno legami né biologici né genetici con la loro madre legale, la moglie del padre, che però negli Stati Uniti è riconosciuta come genitore a tutti gli effetti.

Rifiutando di trascrivere nei registri dello stato civile il certificato di nascita di un bambino nato all'estero a seguito di maternità surrogata gestazionale, uno Stato parte, quale la Francia, ha superato il margine di discrezionalità di cui dispone a norma dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare? La possibilità per la madre francese di adottare il figlio del coniuge, padre biologico, soddisfa i requisiti di cui all'art. 8 CEDU?

È possibile la trascrizione del certificato di nascita di un minore nato da maternità surrogata praticata all'estero?

Sono queste alcune delle domande formulate

dalla Cour de cassation a cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dato risposta col parere reso il 10 aprile 2019,

affermando che il diritto al rispetto della vita privata di un minore, ai sensi del citato art. 8, non impone che il riconoscimento in parola avvenga mediante trascrizione nei registri dello stato civile del certificato di nascita legalmente redatto all'estero. Il riconoscimento può realizzarsi con altri mezzi, come l'adozione dei minori da parte della madre richiedente, a condizione che le procedure previste dalla legge nazionale garantiscano l'efficacia e la rapidità della sua attuazione e in conformità con il principio del miglior interesse del minore.

Dunque, secondo la Corte, non può essere dedotto dal miglior interesse del fanciullo che il riconoscimento del rapporto tra minori e madre «intenzionale» imponga agli Stati di trascrivere il certificato di nascita straniero. A seconda delle circostanze di ciascun caso, altre modalità possono ugualmente servire a realizzare il principio in parola, compresa l'adozione, che, in relazione al riconoscimento di questo legame, produce effetti della stessa natura della trascrizione dell'atto di nascita straniera.

In conclusione, la trascrizione del certificato di nascita di un minore nato da maternità surrogata praticata all'estero è possibile a condizione che designi il padre «intenzionale», quale padre del bambino, quando è il padre biologico. Resta impossibile per quanto riguarda la madre richiedente che non è anche madre biologica. La moglie del padre, tuttavia, ha l'opportunità di adottare il minore qualora le condizioni legali siano soddisfatte e se l'adozione realizzi il miglior interesse del minore.