Termine per l’avvio del procedimento sanzionatorio da parte di ANAC

Redazione Scientifica
11 Aprile 2019

Ai fini del rispetto del termine di 90 giorni previsto dal Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC, l'Autorità deve essere a conoscenza e disporre di tutti gli...

Ai fini del rispetto del termine di 90 giorni previsto dal Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC, l'Autorità deve essere a conoscenza e disporre di tutti gli elementi necessari per avviare il procedimento sanzionatorio; non è sufficiente, quindi, una mera notizia sul fatto, poi esaminato, ma deve essere rilevata la completezza dei documenti ritenuti idonei all'avvio del procedimento in questione.

I termini previsti dall'art. 29 comma 1, lett. b), Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC sono ordinatori, sicchè la loro violazione non determina la decadenza dalla potestà sanzionatoria. L'art. 29, comma 1, lettera b), del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC, pur prevedendo una scansione temporale dell'attività dell'Autorità, non qualifica espressamente i termini da esso previsti come perentori, né individua un'ipotesi di decadenza dalla potestà sanzionatoria, né, infine, prevede una specifica illegittimità del provvedimento tardivamente adottato.

L'accertata omissione delle verifiche esigibili dal singolo concorrente in base all'ordinaria diligenza, prima di rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti, legittima l'ANAC a formulare l'imputazione in termini di colpa grave. L'accertata omissione delle verifiche esigibili in base all'ordinaria diligenza legittima l'ANAC, del tutto ragionevolmente, a formulare l'imputazione in termini di colpa grave, atteso che il criterio indicato dall'art. 40, comma 9 quater, del d.lgs. 163/2006 (oggi riprodotto dall'art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016), specifica che la colpa grave (così come il dolo) può essere desunta dalla rilevanza o dalla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, con ciò evidenziando un concetto di “colpa” declinato unicamente sull'effetto e sulla portata della condotta in esame, discrezionalmente valutabile dall'ANAC e delibabile in sede giurisdizionale solo nella misura del controllo “debole” di legittimità.

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