L’art. 29, ultimo comma, del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’A.V.C.P.
11 Aprile 2019
L'art. 29, ultimo comma, del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede la sospensione del termine per la conclusione del procedimento per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione della parte, non è di per sé né illogico né irragionevole, essendo la ratio della norma quella di apprestare alla parte la garanzia che l'istruttoria sia compiuta con i dovuti approfondimenti e non resti vulnerata dai tempi morti necessari per percorrere tutti gli step necessari, ivi compreso quello dell'audizione della parte. |