I gravi illeciti professionali non hanno una portata escludente massima di 3 anni

Redazione Scientifica
12 Aprile 2019

L'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 non contiene alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione...

L'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 non contiene alcuna espressa previsione sulla rilevanza temporale dei gravi illeciti professionali, il che è coerente con il potere discrezionale di valutazione di tali fattispecie attribuito alla Stazione Appaltante. Una limitazione triennale è, invero, richiamata dal successivo comma 10, ma attiene alla diversa rilevanza della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione, che ben si giustifica con la natura necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all'esercizio del potere della P.A. di escludere l'operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto.

Obbligo dei concorrenti di dichiarare qualsiasi circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sulla valutazione, da parte della S.A., della loro integrità o affidabilità. Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle Stazioni Appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili. In questi termini, sussiste in capo alla Stazione Appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti; pertanto costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione.

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