Revocabile il trust familiare istituito in danno ai creditori

Redazione Scientifica
15 Aprile 2019

Qualora ricorrano i presupposti, anche l'atto di conferimento di beni in trust posto in essere allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze familiari ha natura gratuita ed è perciò revocabile.

Il caso. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda revocatoria di un istituto di credito, dichiarando inefficace nei confronti dello stesso, l'atto di conferimento in trust di un appartamento e di un box, in quanto sussistevano:

- l'esistenza del credito in capo a chi aveva agito in via revocatoria;

- l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;

- la consapevolezza in capo al debitore che con tale atto aveva diminuito la consistenza delle garanzie spettanti al creditore.

La Corte d'appello - confermando la decisione dei giudici di primo grado – ribadiva che: ha natura gratuita l'atto di conferimento dei beni indicati in trust posto in essere allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni e di esigenze familiari; il disponente non poteva non essere consapevole del danno che poteva generare nei confronti dei creditori nel momento in cui veniva trasferito nel trust l'unico bene immobile di cui era proprietario; non era necessaria la consapevolezza degli altri beneficiari del trust dell'atto del pregiudizio che veniva arrecato ai creditori, essendo il trust costituito un atto a titolo gratuito.

Avverso questa decisione il trustee ricorreva per cassazione.

La dotazione al trust familiare quale atto a titolo gratuito. Nel rigettare il ricorso, i giudici di legittimità osservano come l'istituzione di un trust familiare configuri – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione a favore dei disponenti.

Nel caso di specie, il trust poteva essere qualificato a titolo gratuito, essendo familiari sia il disponente sia il trustee sia i beneficiari e avendo come fine quello di assicurare il mantenimento dell'attuale tenore e qualità della vita familiare dei beneficiari, compreso lo stesso disponente.

La Suprema Corte ribadisce che il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in essere in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo: se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l'atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito, come accade nel caso di un trust familiare.

Lo schema contrattuale e le caratteristiche del trust. Per giungere a tali conclusioni, la Corte di Cassazione ricorda lo schema contrattuale tipico del trust: il disponente istituisce il trust e trasferisce i propri beni attribuendo la proprietà degli stessi al trustee, il quale oltre a divenire l'effettivo proprietario assume funzioni di gestione; il trustee, a sua volta, dispone dei beni in forza dell'atto di trust, ma è comunque obbligato a gestirli nell'interesse dei beneficiari o allo scopo determinato dal disponente.

Inoltre, i giudici di legittimità individuano quali caratteri fondamentali del trust: la piena separazione e il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del disponente, per passare in piena proprietà al trustee, seppure a titolo fiduciario e nell'interesse dei beneficiari, e il fatto che il patrimonio conferito nel trust è messo al riparo da eventuali pretese sia da parte dei creditori del disponente (perché il patrimonio non è più di proprietà del disponente), sia da parte dei creditori del trustee (poiché quest'ultimo mai detiene il patrimonio a titolo personale), sia da parte dei creditori dei beneficiari (fino a quando questi ultimi non ricevano i beni dal trustee con successivo atto).

Differenze dal fondo patrimoniale e dalla società fiduciaria. Infine, la Suprema Corte distingue il trust dal fondo patrimoniale - poiché sono diversi i soggetti che possono istituirlo, i beni vincolabili, le regole di amministrazione, la portata del vincolo di impignorabilità, i possibili beneficiari - e dalla società fiduciaria, essendo quest'ultima un'impresa che si occupa di amministrare i beni conferiti da una persona fisica o giuridica, secondo le prescrizioni dalla stessa impartite e attuando una netta separazione tra il patrimonio gestito in favore del fiduciante e quello loro proprio senza peraltro diventare proprietarie dei beni e dei diritti ad esse affidati.