I difficili rapporti tra nuove contestazioni dibattimentali e diritto alla difesa. La Corte costituzionale elimina le preclusioni ai riti alternativi
15 Aprile 2019
È incostituzionale l'art. 517 c.p.p., Reato concorrente e circostanze aggravanti risultati dal dibattimento, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e che forma oggetto della nuova contestazione.
La Corte costituzionale si è così espressa, con la sentenza n. 82 depositata l'11 aprile 2019, sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale ordinario di Alessandria con ordinanza del 25 ottobre 2017. L'art. 517 c.p.p., a parere del giudice remittente, sarebbe infatti in contrasto, da un lato, con l'art. 24, comma secondo, Cost., poiché la preclusione a fruire dei vantaggi connessi al patteggiamento, in ipotesi di reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e oggetto di contestazione suppletiva, si tradurrebbe in una compressione dei diritti di difesa non addebitabile ad alcuna colpevole inerzia, né tantomeno giustificabile alla luce di un prevedibile sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato consapevolmente assunto dall'imputato; dall'altro lato con l'art. 3 Cost. in quanto la preclusione “incriminata” provocherebbe una disparità di trattamento fra l'imputato al quale sin dall'inizio siano stati contestati tutti gli addebiti, e ha quindi avuto la possibilità di optare per un rito alternativo, e l'imputato che, quale che sia la causa, - si sia visto elevare una imputazione incompleta, e dunque a seguito della istruzione dibattimentale, subisca la imputazione di un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p., senza poter più fruire di un rito alternativo. I giudici delle leggi hanno dichiarato la questione fondata, riconoscendo come l'istituto delle nuove contestazioni dibattimentali si ponga “in possibile frizione” con il diritto di difesa e, di conseguenza, con le opzioni relative ai procedimenti speciali. «Per effetto delle nuove contestazioni elevate dal pubblico ministero nel corso del dibattimento» si legge in motivazione «l'imputato potrebbe infatti trovarsi a dover fronteggiare un'accusa in ordine alla quale sarebbe suo interesse chiedere i citati riti o meccanismi alternativi; ma tali opportunità gli sono normativamente precluse, essendo ormai decorsi i termini utili per le relative richieste». La giurisprudenza costituzionale è infatti sempre intervenuta nel senso di “adeguare” l'accesso ai riti alternativi a fronte di contestazioni dibattimentali c.d. patologiche in quanto frutto di un “ritardo” da parte del pubblico ministero. In particolare, con la sentenza 206/2017, è stata estesa la facoltà di proporre la richiesta di patteggiamento relativamente al fatto diverso emerso nl corso dell'istruzione dibattimentale, e dunque oggetto di una nuova contestazione ugualmente “fisiologica” . Ora, dato che fatto diverso e reato connesso, qualora emersi per la prima volta nel corso del dibattimento rappresentino delle situazioni del tutto analoghe in relazione all'accesso ai riti alternativi, la Corte costituzionale ha ritenuto dover concludere nello stesso senso, ammettendo la possibilità per l'imputato di richiedere l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 517 c.p.p. |