Diniego di rilascio della patente nei confronti dei condannati per reati in materia di stupefacenti. La disciplina supera il vaglio di costituzionalità
15 Aprile 2019
La Corte costituzionale, sentenza n. 80 depositata il 9 aprile 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120 cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a) l. 94/2019 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sollevate dal tribunale ordinario di Torino (ord. 6 febbraio 2018, n. 67). In particolare, il giudice remittente denunciava: 1. l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, nella parte in cui conseguirebbe il diniego della patente di guida anche in via retroattiva per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della l. 94/2009; 2. nonché dell'”automatismo” del diniego del titolo di guida che la norma censurata ricollega direttamente alla condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T.U. Stupefacenti.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in quanto: 1. il diniego di rilascio del titolo di guida non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza originaria (o sopravvenuta) dei requisiti morali prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Pertanto nella logica delle condizioni soggettive ostative al conseguimento o mantenimento della patente – alla base della novella del 2009 – il diniego della patente anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi anteriormente alla entrata in vigore della disposizione censurata, attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione ratione temporis della norma stessa. 2. il diniego del titolo abilitativo riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti., in quanto la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. |