Nulla la notifica all’indirizzo PEC della parte privata che non ha eletto domicilio speciale presso l’indirizzo di posta certificata

Redazione scientifica
16 Aprile 2019

Nel caso in cui i cittadini tenuti per legge a dotarsi di indirizzo PEC ricevano sulla casella di posta della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o alla professione esercitata, la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giuridico, posto che è necessario che questi abbiano rilasciato il consenso alla ricezione delle notifiche tramite il mezzo della posta elettronica certificata.

Il Tribunale di Roma, sciogliendo la riserva in una causa civile di primo grado, si è pronunciata fuori udienza con un'ordinanza.

I privati e l'indirizzo PEC. L'utilizzo della notifica a mezzo PEC può avvenire solo tra coloro che sono obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. I soggetti privati, invece, possono dotarsi di una casella di posta PEC ma non hanno l'obbligo di consultazione e neppure ad essi viene applicata la presunzione di conoscenza dell'atto/comunicazioni inoltrati tramite tale strumento a prescindere dall'apertura del messaggio di posta.
L'art. 4 del d.p.r. n. 68/2005 prevede che per i privati che vogliano utilizzare il servizio PEC, il solo indirizzo valido è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le PPAA o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati e pubbliche amministrazioni. La dichiarazione vincola solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. Il consenso, inoltre, deve essere espresso e non è desumibile dalla mera indicazione dell'indirizzo PEC nella corrispondenza o in altre comunicazioni del soggetto.

Necessario il consenso della parte privata. Le disposizioni normative (art. 14 del d.lgs. n. 159/2015, modificativo dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973) in tema di notificazione delle cartelle prevedono che essa possa essere eseguita tramite PEC, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. Rileva il Tribunale che «alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale o professionisti, e detto indirizzo viene inserito nei pubblici elenchi (INI-PEC) e/o nel registro delle imprese. Nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o alla professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giuridico».

Eccezione: elezione di domicilio. Solo ove il soggetto non obbligato ad avere la PEC elegga domicilio speciale (art. 47 c.c.) presso un indirizzo di posta elettronica certificata, non potrà poi opporre eccezioni in merito alla forma, alla data e al ricevimento delle comunicazioni al suddetto indirizzo.
Dunque, affinché si verifichi la situazione sopradetta è necessario che la parte privata abbia rilasciato il consenso alla ricezione delle notifiche tramite il mezzo della posta elettronica certificata.

Nullità della notifica. Nel caso di specie, rileva il Giudice che il privato non ha rilasciato alcun consenso in tal senso e dunque la notifica eseguita a mezzo PEC deve essere dichiarata nulla.
Inoltre, si precisa che il destinatario della notifica neppure si è costituito in giudizio, ragione per cui non è intervenuta la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

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