Mera aggregazione di stazioni appaltanti e validità della notifica del ricorso solo a queste ultime

17 Aprile 2019

In caso di mera aggregazione di due stazioni appaltanti, operata ex art. 37, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata notifica del ricorso alla scaturente Centrale unica di committenza (C.u.c.) non inficia l'ammissibilità del ricorso.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, «le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica».

Muovendo da tale disposizione, il TAR Molise ha statuito con la sentenza che si segnala che, in caso di «aggregazione di due stazioni appaltanti», non viene a crearsi un nuovo ed autonomo centro d'imputazione.

Secondo il Collegio, infatti, in consimili evenienze la «Centrale unica di committenza (C.u.c.)» istituita a seguito dell'aggregazione delle stazioni appaltanti non assume autonoma «soggettività giuridica».

Ne deriva, dunque, che in tali casi «il centro d'imputazione [continui a] riman(ere) quello dei soggetti che hanno istituito la C.u.c». E ne deriva, altresì, - e questo è il principio di diritto che si ricava dalla sentenza in parola- che «la mancata notifica alla Centrale unica di committenza (C.u.c.) non [vada a] inficia(re) l'ammissibilità del ricorso», essendo bastevole a tali fini che siano state evocate in giudizio le amministrazioni cui, di volta in volta, saranno rivolte le prestazioni oggetto dell'appalto cui la gara si riferisce.

A tale conclusione il TAR Molise è giunto anche sulla base della circostanza che nel caso di specie la «convenzione tra i due Comuni per la costituzione e il funzionamento in forma associata della C.u.c. prevede(sse) espressamente che la gestione di eventuali contenziosi sia di competenza del Comune a cui si riferisce l'appalto».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.