Criteri identificativi di un servizio pubblico

Redazione Scientifica
03 Aprile 2019

L'attività di cremazione delle salme non si sostanzia nell'esercizio di un'impresa liberamente esercitabile da chiunque e soggetta alle dinamiche del mercato, trattandosi invece di un servizio pubblico, amministrativamente regolato sulla base delle disposizioni della legge n. 130 del 2001, in...

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'attività di cremazione delle salme non si sostanzia nell'esercizio di un'impresa liberamente esercitabile da chiunque e soggetta alle dinamiche del mercato, trattandosi invece di un servizio pubblico, amministrativamente regolato sulla base delle disposizioni della legge n. 130 del 2001, in funzione del perseguimento degli interessi di carattere generale connaturati ad un'attività orientata a bisogni essenziali della persona.

Più precisamente, la legge ora citata prevede che l'attività di cremazione delle salme e dispersione delle ceneri sia soggetta: - ad un sistema di tariffe amministrate (art. 5, comma 2); - al potere di programmazione regionale dei nuovi insediamenti (art. 6, comma 1); - alla gestione ai comuni «attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (art. 6, comma 2); - alla normativa tecnica nazionale di matrice ministeriale per quanto riguarda i limiti di emissione, degli impianti e per i materiali per la costruzione delle bare per la cremazione (art. 8).

L'offerta di impianti di cremazione è pertanto soggetta ad un potere conformativo dell'amministrazione.

Da questo inquadramento giuridico si trae un primo corollario, in base al quale le norme costituzionali e sovranazionali relative alle libertà economiche non sono immediatamente applicabili, nella misura in cui le stesse presuppongono un mercato formatosi per effetto dello spontaneo agire delle forze in esso presenti e sono quindi preordinate ad impedire assetti anticoncorrenziali dello stesso (la c.d. concorrenza nel mercato), laddove rispetto ad attività qualificabili come servizi pubblici – come si desume anche dall'art. 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – la regolazione amministrativa ad essi relativa deve invece limitarsi ad assicurare che l'affidamento degli stessi ad operatori economici avvenga in condizioni di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione (la c.d. concorrenza per il mercato, che si attua principalmente attraverso il rispetto dei modelli di evidenza pubblica allorché per la gestione dei servizi pubblici l'amministrazione titolare ricorra ad affidamento a privati: si rinvia al riguardo alla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2007, n. 401).

Nel settore dei servizi pubblici l'offerta per la relativa gestione ed il mercato che da essa si sviluppa è dunque esogena rispetto alle ordinarie dinamiche economiche. La decisione di rivolgersi al mercato per la gestione di un servizio pubblico proviene infatti da una scelta discrezionale dei pubblici poteri di carattere organizzatorio, orientata ad interessi di carattere generale, rispetto alla quale non si pongono questioni di strumenti di contingentamento dell'offerta tipiche delle attività economiche liberalizzate.

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