L’Autorità per Vigilanza Contratti pubblici (oggi, ANAC) deve effettuare una valutazione della gravità del reato oggetto di dichiarazione falsa

Redazione Scientifica
17 Aprile 2019

L'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.163/2006 prevede che, tra i reati commessi a danno dello Stato o della Comunità ed incidenti sulla moralità professionale, siano ostativi alla partecipazione...

L'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n.163/2006 prevede che, tra i reati commessi a danno dello Stato o della Comunità ed incidenti sulla moralità professionale, siano ostativi alla partecipazione alle pubbliche gare solo i reati “gravi”; la gravità del reato costituisce, dunque, elemento costitutivo dell'illecito perseguibile dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dell'art. 38, comma 1 ter, ragione per cui nei provvedimenti irrogativi di tali sanzioni l'Autorità è tenuta ad effettuare una specifica valutazione - dandone conto con adeguata motivazione - relativa alla gravità del reato oggetto di dichiarazione falsa od omessa.

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