“Soccorso istruttorio a pagamento” e principio di proporzionalità

Redazione Scientifica
17 Aprile 2019

L'applicazione automatica di una sanzione pecuniaria esorbitante, indipendentemente dalla gravità e/o colpa dell'operatore economico negligente ammesso al “soccorso istruttorio a pagamento”, è contraria al principio di proporzionalità.

È contraria al principio di proporzionalità la previsione, ad opera del bando di gara, di una sanzione - non graduabile in funzione della gravità dell'irregolarità e/o della colpa dell'operatore economico ammesso al “soccorso istruttorio a pagamento” - pari ad Euro 50.000,00. Invero, l'applicazione automatica della sanzione così prestabilita, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni operate dall'offerente negligente e quindi anche in assenza di qualsiasi motivazione individuale, non appare compatibile con le esigenze derivanti dal rispetto del principio di proporzionalità. L'art. 38, comma 2 bis, d.lgs. n. 163 del 2006 istitutivo del c.d. “soccorso istruttorio a pagamento” deve, infatti, interpretarsi in conformità al principio di proporzionalità della sanzione amministrativa; è, pertanto, compito del bando quello di graduare tra fattispecie con diversa gravità oggettiva e tra fatti più o meno gravemente “colposi” ovvero “dolosi”.

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