I provvedimenti provvisori emessi nei giudizi de potestate sono reclamabili
18 Aprile 2019
La vicenda. Il Tribunale per i minorenni di Trieste, nell'ambito di un procedimento de potestate, rigettava la richiesta materna di revocare un precedente provvedimento con cui era stato disposto il collocamento dei figli minori in comunità e sospendeva l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla donna; contemporaneamente il T.M. incaricava i servizi sociali competenti di ricercare una famiglia cui affidare i minori. Impugnato il provvedimento, la Corte d'Appello di Trieste dichiarava inammissibile il reclamo, ritenendo che il decreto impugnato avesse natura cautelare ed urgente, con esclusione dell'appellabilità per inidoneità al passaggio in giudicato, anche se nella forma attenuata rebus sic stantibus. Il provvedimento di secondo grado veniva impugnato in Cassazione dalla madre.
Ammissibilità del ricorso in Cassazione. Il Collegio, in primo luogo, ha ritenuto ammissibile il ricorso, richiamando l'orientamento secondo cui il decreto della Corte d'Appello contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio è ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. «poiché già nel vigore della l. 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 154/2013 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato» (v., da ultimo, Cass. civ. n. 28998/2018).
Impugnazione dei provvedimenti provvisori emessi nei giudizi de potestate. Il ricorso della madre viene accolto, giacché la Corte ritiene che anche i provvedimenti provvisori, emessi nell'ambito dei giudizi ex art. 330 e 336 c.c., a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale sono immediatamente reclamabili. La Corte parte dalla premessa che tutti i provvedimenti emessi nei procedimenti c.d. de potestate, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., benché privi di natura contenziosa, «hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus in quanto non revocabili o modificabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi». La natura del provvedimento (provvisorio o emesso a chiusura di un giudizio), secondo la Cassazione, non cambia gli effetti che questo produce, giacché, in entrambi i casi (provvisorio/definitivo) incide sulla relazione parentale e sui diritti dei minori e dunque su diritti personalissimi di rango costituzionale. In conclusione, il provvedimento impugnato viene cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione.
|