In caso di risarcimento danni da sinistro stradale si applica la compensatio lucri cum damno con la pensione di invalidità riconosciuta dall'INPS

Marina Penco
19 Aprile 2019

In caso di risarcimento danni da sinistro stradale si può applicare la compensatio lucri cum damno con la pensione di invalidità riconosciuta dall'INPS? Oppure tale compensazione non è ammessa trattandosi di somme provenienti da titoli diversi?
Massima

La compensatio lucri cum damno si applica anche in caso di risarcimento danni da sinistro stradale con la pensione di invalidità riconosciuta dall'INPS il quale ha diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore; al danneggiato spetta il solo danno differenziale ossia quello non coperto dall'indennizzo.

Il caso

A seguito di scontro tra due motocicli, uno dei quali privo di copertura assicurativa, il motociclista gravemente danneggiato cita l'Impresa di Assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dei danni patiti. Il Tribunale in applicazione dell'art. 2054 c.c., riconoscendo pari responsabilità, liquida i danni patrimoniale e non detraendo dall'importo quanto già erogato dall'INPS sotto forma di rendita vitalizia secondo il principio della compensatio lucri cum damno. Su ricorso di entrambe le parti la Corte d'Appello in parziale riforma, supera la presunzione di pari responsabilità ma non ritiene corretta la detrazione, operata in primo grado, di quanto già erogato dall'INPS, trattandosi di somma derivante da titolo differente. Respinge inoltre la richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale ritenendo non provata la maggiore sofferenza reclamata rispetto a quella di un soggetto macroleso con la medesima invalidità. L'Impresa designata dal FGVS ricorre per Cassazione articolando cinque motivi e per quanto qui interessa, con il terzo motivo lamenta la mancata compensazione con quanto erogato dall'INPS; la trattazione viene rimessa alla pubblica udienza trattandosi di questione relativa alla compensatio lucri cum damno afferente un tema in parte diverso da quanto indicato dalle Sezioni Unite con le sentenze del 2018 (Cass. civ., nn. 12564, 12565, 12566, 12567).

La questione

In caso di risarcimento danni da sinistro stradale si può applicare la compensatio lucri cum damno con la pensione di invalidità riconosciuta dall'INPS? Oppure tale compensazione non è ammessa trattandosi di somme provenienti da titoli diversi? In caso affermativo è rilevante che l'INPS abbia esercitato il suo diritto di surrogarsi?

Le soluzioni giuridiche

Nel principale motivo di ricorso l'Impresa assicurativa lamenta che la Corte d'Appello avrebbe errato nel non operare la compensazione con quanto liquidato dall'INPS a titolo di trattamento pensionistico. A sostegno di tale assunto viene richiamata la sentenza Cass. civ., 13 giugno 2014 n. 13537 che aveva riconosciuto l'operatività del principio della compensatio lucri cum damno sul presupposto che il danneggiato non possa cumulare il risarcimento e l'indennizzo trovandosi, dopo la liquidazione, in una situazione economicamente migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato (si veda anche A. PENTA, La compensatio lucri cum damno, in Ridare.it).

La Corte con la sentenza in esame accoglie il terzo motivo ritenendolo fondato sulla scorta dei principi enunciati nelle quattro sentenze a Sezioni Unite del 22 maggio 2018, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567, ai quali dichiara di aderire integralmente.Nella motivazione viene fatto espresso richiamo alla sentenza Sezioni Unite n. 12566/2018 quanto al principio di diritto secondo cui l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, per lo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile. In particolare il Collegio condivide la necessità di individuare sempre la «ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato» ed in particolare: «se l'ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall'altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l'autore dell'illecito»: nello specifico da un lato la rendita corrisposta dall'INAIL neutralizza in parte la perdita che deve essere integralmente ristorata dal terzo responsabile; dall'altro l'art. 1916 c.c. consente all'assicuratore che ha pagato l'indennità di surrogarsi fino alla concorrenza dell'ammontare di essa nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile: i riferimenti normativi sono rinvenuti nell'art. 142 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 e nell'art. 1916 c.c. i quali regolano la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato-danneggiato. Dunque proprio mediante la surrogazione l'ente previdenziale può «recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo» consentendo al danneggiato di agire solo per il danno differenziale. Il Collegio ha ritenuto che detti principi possano trovare compiuta applicazione anche nell'ipotesi di erogazione di prestazione previdenziale da parte dell'INPS in conseguenza di un sinistro stradale. Accertato infatti che l'ente previdenziale ha riconosciuto al danneggiato un assegno di invalidità in conseguenza del fatto dannoso ha per ciò diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore indipendentemente dalla sua effettiva partecipazione al giudizio de quo. Tale situazione di fatto è sufficiente a riconoscere alla Società assicuratrice del danneggiante il diritto di detrarre, dal totale del danno, la somma capitalizzata erogata dall'INPS. Di nessun rilievo, evidenzia la Corte, risulta invece l'effettivo attuale esercizio del diritto di surroga da parte dell'INPS poiché il diritto si è comunque trasferito in capo all'Ente con l'evidente conseguenza che consentire al danneggiato di cumulare quanto ricevuto mediante l'assegno di invalidità con l'integrale risarcimento, significherebbe di fatto esporre l'assicuratore del danneggiante all'obbligo di un doppio pagamento per la «medesima parte di danno». La Corte accoglie il ricorso rimettendo al giudice del rinvio l'erogazione al danneggiato del solo danno differenziale (si veda anche D. SPERA, A. PENTA, Danno differenziale, in Ridare.it). A questo punto, per completezza di esame, merita un breve riferimento la reiezione del quarto motivo connesso alla personalizzazione del danno. La Corte ha rigettato la censura oltre che per la genericità della doglianza anche per non avere il ricorrente dimostrato le maggiori e peculiari sofferenze rispetto ad un soggetto con la medesima invalidità e menomazione; per l'effetto ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fatto corretta applicazione dei principi individuabili nell'ordinanza Cass. civ., 27 marzo 2018 n. 7513 precisando che: «la possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza di una lesione della salute, qualora siaconseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identità), dovrà ritenersi adeguatamente risarcita con la liquidazione del danno biologico, senza diritto di ricevere una somma maggiore» (si veda anche D. SPERA, Time out: il “decalogo” della Cassazione sul danno non patrimoniale e i recenti arresti della Medicina legale minano le sentenze di San Martino, in Ridare.it).
Osservazioni
Con la pronuncia in commento la Corte si sofferma in particolare sul diritto di agire in surroga da parte dell'Ente previdenziale che ha erogato l'assegno. In applicazione dei principi enunciati nelle richiamate pronunce il Collegio stabilisce che, a seguito del pagamento, l'INPS matura il diritto di agire in surroga nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore indipendentemente dall'attuale ed effettivo esercizio di tale diritto “che si è comunque trasferito” e tanto basta per riconoscere all'assicuratore il diritto alla detrazione di tali importi. La sentenza in esame si inserisce nella serie delle pronunce orientate sui principi stabiliti dalle richiamate sentenze delle Sezioni Unite del 2018 indirizzate a definire l'ambito di applicabilità dell'istituto della compensatio lucri cum damno nella responsabilità civile, con il dichiarato intento di non proporre una regola generale, ma di fornire principi idonei a valutare caso per caso l'esistenza dei presupposti fondamentali ( - un collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria «nel senso che entrambe siano volte a rimuovere il pregiudizio derivante dall'illecito)»; - la previsione da parte del Legislatore di un meccanismo di surroga/rivalsa di cui l'Impresa assicuratrice/l'Ente beneficia per il solo fatto del pagamento del danno cagionato dal terzo responsabile) per l'applicazione della compensatio nel singolo caso. Peraltro da ultimo, anche nell'ambito, del tutto peculiare, di danno da emotrasfusioni, la Suprema Corte ha ritenuto operante la compensatio lucri cum damno tra l'indennizzo ex lege 210/1992 ed il risarcimento del danno anche laddove non sussista un'apparente coincidenza tra il danneggiante ed il soggetto che eroga la provvidenza e pur in assenza di un meccanismo di surroga e rivalsa in favore di chi abbia erogato l'indennizzo: «ritiene il Collegio (nell'ambito di una lettura che deve necessariamente tener conto della peculiarità dell'ipotesi qui esaminata) che, in caso di infezione conseguente ad emotrasfusioni o ad utilizzo di emoderivati, possa affermarsi l'operatività della compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non sussista coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa in favore di chi abbia erogato l'indennizzo» (Cass. civ., 19 febbraio 2019 n. 4730; Cass. civ., ord., 14 febbraio 2019 n. 4309). In conclusione l'intento delle recenti pronunce della Corte che si stanno susseguendo sul tema è finalizzato, in sostanza, ad impedire che per il medesimo danno vengano cumulate attribuzioni aventi la medesima finalità favorendo un ingiustificato arricchimento del danneggiato. Peraltro l'assunto ricorrente nelle sentenze a Sezioni Unite circa la necessità di identità di pregiudizio o di titolo per l'applicazione della compensatio suscita qualche riflessione correlata anche all'evidenza che in tali ipotesi di danno l'ambito della responsabilità civile viene a coinvolgere quello dell'autonomia privata o dei benefici derivanti dalla assistenza pubblica con il conseguente possibile rischio di limitare la libertà contrattuale in nome del bilanciamento tra gli interessi coinvolti o di creare sovrapposizioni con strumenti che si collocano in un contesto diverso da quello risarcitorio.

Guida all'approfondimento
E. BASSO, Compensatio lucri cum damno e infortunio in itinere: le Sezioni Unite mettono un punto fermo sulla detraibilità della rendita INAIL, in Ridare.itM. RODOLFI, Applicabilità e limiti del principio della c.d. compensatio lucri cum damno, in Ridare.itA. PENTA, Le sentenze delle Sezioni Unite sulla compensatio lucri cum damno: aspetti condivisibili e aspetti critici, in Ridare.it

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