Casa familiare: assegnazione al coniuge economicamente più debole
19 Aprile 2019
Il caso. In sede di separazione giudiziale, il marito chiedeva l'assegnazione della casa familiare di sua proprietà, con la perpetuazione della convivenza presso di sé della figlia maggiorenne. L'ex moglie si costituiva in giudizio chiedendo anch'ella l'assegnazione della casa familiare
A chi spetta l'assegnazione della casa familiare? Dopo aver effettuato una ricognizione normativa in merito a chi debba essere assegnata la casa familiare, il Tribunale di Macerata dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, in quanto l'interesse della figlia, studentessa universitaria che ha già conseguito la laurea triennale, a continuare a vivere nella casa familiare è integralmente tutelato dalla volontà dichiarata del padre (proprietario esclusivo) con cui ha sempre convissuto in quella casa di continuare a vivere lì con lui. Osservano, peraltro, i giudici di merito che non sussistono gravi ragioni oggettive che impediscono il protrarsi della convivenza tra padre e figlia, nonostante la donna abbia dedotto nella memoria difensiva il rapporto fortemente conflittuale tra i due, peraltro seccamente smentito dalla figlia stessa. Il tribunale di Macerata ritiene che, ai fini dell'assegnazione, il giudice deve valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole, che nel caso in esame è proprio l'ex marito.
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