Solo nelle forniture senza posa in opera i costi della manodopera possono non essere indicati nell'offerta
18 Aprile 2019
La vicenda. Una società, esclusa da un appalto per l'acquisizione, mediante noleggio di processatori automatici di preparati istologici, per non aver indicato nell'offerta economica i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, ha proposto ricorso avverso la propria esclusione, ritenendola illegittima. A suo dire, infatti, non era necessario indicare i costi della manodopera, in quanto l'appalto stesso doveva essere qualificato come una “fornitura senza posa in opera”, di conseguenza senza obbligo di indicazione dei costi suddetti, posto che lo stesso comma 10 esclude dall'obbligo citato, fra gli altri, proprio le “forniture senza posa in opera”. La ricorrente ha inoltre invocato proprio favore il possibile ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice.
La soluzione. Il T.A.R. Milano ha respinto il ricorso in quanto, come si evinceva dall'offerta tecnica della ricorrente e dalla lex specialis, la fornitura del bene non si esauriva nella mera consegna del prodotto, ma implicava una successiva e complessa attività finalizzata alla piena operativitàdell'apparecchiatura. La nozione di “posa in opera”, infatti, pur mancando di una precisa definizione normativa, implica lo svolgimento di una prestazione accessoria e strumentale rispetto a quella principale di consegna del bene e consistente in un complesso di attività necessarie all'utilizzo ed al funzionamento del bene medesimo, tali da renderlo operativo. Il Collegio, infine, ritenendo che l'indicazione dei costi della manodopera costituisca elemento essenziale dell'offerta economica, non ha accolto la richiesta di soccorso istruttorio, ostandovi l'espressa previsione del secondo periodo del comma 9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016. Il soccorso istruttorio, invero, potrebbe ammettersi soltanto se dall'analisi dell'offerta economica si potessero agevolmente desumere i costi citati, pena in caso contrario una facile ed inammissibile manipolazione dell'offerta da parte del concorrente. Nel caso di specie, invece, la lettura dell'offerta economica della ricorrente non consentiva di individuare con chiarezza gli asseriti costi.
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