Criteri ambientali minimi e limiti al soccorso istruttorio

Paola Martiello
19 Aprile 2019

La mancata produzione della documentazione relativa ai criteri ambientali minimi (CAM) determina l'esclusione dell'impresa dalla gara. Tale carenza configura, infatti, un'irregolarità dell'offerta tecnica, per la quale è espressamente escluso il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016. Lo stesso principio trova applicazione anche in relazione ai CAM inseriti nelle prescrizioni di gara dalle stesse stazioni appaltanti nel perseguimento di obiettivi ambientali.

Il caso: La questione affrontata dal Consiglio attiene alla possibilità o meno di utilizzare lo strumento del soccorso istruttorio in caso di mancata produzione della documentazione relativa ai Criteri Minimi Ambientali da parte del concorrente.

il Collegio è chiamato a valutare se tale carenza dell'offerta tecnica determini l'esclusione dell'impresa dalla gara o se questa sia sanabile ex post mediante il ricorso all'istituto del cd. soccorso istruttorio.

In particolare, nel caso in esame un RTI, giunto secondo nella graduatoria finale della gara avente ad oggetto fornitura in opera di tutti gli allestimenti dei Laboratori scientifici di un nuovo Polo di Medicina Veterinaria, impugnava l'esito della suddetta gara. Il giudice di prime cure, accoglieva il ricorso, rilevando la fondatezza del motivo col quale si denunciava la violazione e falsa applicazione di una norma del Capitolato speciale (che dettava i c.d. “criteri ambientali minimi”), ritenendo che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto escludere il soggetto risultato aggiudicatario.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello sia dalla prima classificata sia dalla stazione appaltante.

La soluzione: Il Collegio ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento già esplicitato dal giudice di primo grado, secondo cui i requisiti in questione devono sussistere, in quanto “minimi obbligatori”, e devono essere puntualmente documentati.

Sul punto il Consiglio ha osservato che l'omessa produzione delle dichiarazioni e certificazioni in esame all'interno dell'offerta tecnica non può che determinarne l'esclusione del concorrente, non potendo comportare, come sostenuto dall'interessata, l'attribuzione di un minor punteggio a seguito del ricorso allo strumento del soccorso istruttorio.

Il Collegio ha colto l'occasione per ricordare che l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 delimita la procedura di soccorso istruttorio alla eventuale “mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica (...)”.

Orientamento consolidato in giurisprudenza è quello secondo cui “L'istituto del soccorso istruttorio nelle gare di appalto, previsto e disciplinato dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, è di latitudine tale da far rientrare nel suo ambito operativo, ben al di là delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, le carenze di “qualsiasi elemento formale della domanda”, ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand'anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l'offerta economica o tecnica in sé considerata”(Cfr. CGA, 5 novembre 2018, n. 701).

Lo stesso principio, osserva il Collegio, vale anche per tutti i Criteri Ambientali inseriti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara. Ed infatti sottolinea che l'art. 34 del D. Lgs. 50/2016, al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nel D.M. CAM

In Conclusione: Facendo applicazione dei suesposti principi, il Collegio ha rigettato l'appello, rilevando come, nel caso di specie, la legge di gara avesse espressamente prescritto il rispetto inderogabile di precisati CAM, individuando un punteggio pari a “0” proprio in quanto si trattava di prescrizioni inderogabili, osservando che, diversamente, non avrebbe avuto senso prevederne il rispetto facoltativo senza alcuna attribuzione di punteggio.

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