È irregolare il ricorso cartaceo, sottoscritto con firma autografa dal difensore e notificato alla parte appellata

Redazione scientifica
19 Aprile 2019

Il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore parimenti notificato alla parte appellata, è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, laddove raggiunga comunque il suo scopo tipico. La sola oggettiva esigenza sarà quella della sua regolarizzazione.

Il fatto. Il TAR Emilia-Romagna ha dichiarato il ricorso proposto da un Consorzio inammissibile e irricevibile per violazione degli art. 8, art. 9 e 13 del d.P.C.M. n. 40/2016, che regolano il PAT. Nel dettaglio, il Tribunale Amministrativo Regionale ha rilevato la mancata redazione del ricorso in forma digitale, la mancata notifica a parte resistente di copia analogica del ricorso introduttivo in originale informatico e anche la nullità della procura alle liti in favore dei difensori del Consorzio.
Innanzi al Consiglio di Stato, propone appello il Consorzio lamentando la violazione dell'art. 156, comma 3, del c.p.c., poiché l'atto ha raggiunto il proprio scopo dato che la controparte si è regolarmente costituita in giudizio e ha esposto le proprie difese. Quanto alla procura alle liti, il ricorrente richiama l'art. 8 del d.P.C.M. n. 40/2016 il quale stabilisce che se la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore deve depositare telematicamente copia per immagine su supporto informatico, asseverando ai sensi dell'art. 22 CAD, ed inserire la dichiarazione in un documento sottoscritto con firma digitale. Inoltre, prosegue l'art. 8, la procura alle liti si considera apposta in calce “quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce”.

Procura valida e raggiungimento dello scopo. Il Consiglio di Stato rileva che, nel caso concreto, il ricorrente ha rispettato le disposizioni normative poiché, essendo l'atto proveniente dalla parte e non dal difensore, esso può essere redatto in formato cartaceo e, ai fini della regolarità, è sufficiente che il difensore asseveri al momento del deposito telematico.
Inoltre, i Giudici, ritenendo fondata la censura, riprendono quanto stabilito in precedenza (Cons. Stato, n. 56/2018), ossia che: ”il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché – pur non essendo conforme alla regole di redazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dell'art. 9, comma 1, d.P.C.M. n. 40/2016 – non incorre in espressa comminatoria legale di nullità e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, comma 3, del c.p.c.), essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato”.
Alla luce del suddetto ragionamento, secondo il Consiglio di Stato il motivo dedotto dal ricorrente merita accoglimento.

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