Misure di prevenzione personali: stretta delle S.U. sull'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali
19 Aprile 2019
Le Sezioni Unite della Cassazione penale, chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa «se l'art. 80 del d.lgs. 159/2011, relativo all'obbligo, per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale ex lege n. 1423 del 1956, di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è penalmente sanzionata dall'art. 76, comma 7, del d.lgs. 159/2011, si applichi anche quando il provvedimento che ha disposto la misura sia divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo».
hanno affermato il seguente principio di diritto: «l'art. 80 del d.lgs. n. 159/2011, relativo all'obbligo, per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale ex lege n. 1423 del 1956, di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è penalmente sanzionata dall'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo». |