È perentorio il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio ANAC in materia di comprova dei requisiti di qualificazione

Leila Nadir Sersale
20 Aprile 2019

Nell'esercizio del potere sanzionatorio l'ANAC è tenuta all'osservanza del principio di tempestività sia nella fase di avvio che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio, a tutela del principio di certezza del diritto e di effettività del diritto di difesa. “In deroga” alla disciplina di cui alla l. n. 689 del 1981 è, dunque, perentorio il termine di centottanta giorni fissato dal Regolamento unico dell'ANAC per la conclusione del procedimento sanzionatorio in materia di comprova del possesso dei requisiti generali o speciali di qualificazione, entro il quale il provvedimento deve essere comunicato all'interessato.

La questione: La questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato riguarda la natura del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio in materia di comprova dei requisiti di qualificazione, previsto dall'art. 6 del Regolamento unico dell'ANAC.

In particolare, si tratta di capire se il predetto termine, pari a 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, abbia natura perentoria e se, quindi, sia illegittimo il provvedimento sanzionatorio (nel caso di specie di interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche) adottato oltre tale termine.

La soluzione: Il Consiglio di Stato, valorizzando i principi di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa, ha affermato che il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio in materia di comprova dei requisiti di qualificazione ha natura perentoria.

In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, se, in generale, è necessaria una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, nel caso di procedimenti sanzionatori è proprio la stessa natura del procedimento a suggerire che il termine per provvedere sia perentorio, attesa la stretta correlazione sussistente tra il rispetto di quel termine e l'effettività del diritto di difesa.

Pur non essendo necessaria un'espressa previsione di perentorietà del termine per provvedere, occorre tuttavia che, nella disciplina dello specifico procedimento sanzionatorio, ci sia una norma primaria che, prevedendo termini per l'avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento “in deroga” alle previsioni generali della l. n. 689 del 1981, consenta la qualificazione dei termini come perentori.

Ebbene, nel caso di specie, la norma primaria è rappresentata dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile al caso di specie ratione temporis), che, nel rinviare al Regolamento per la disciplina di dettaglio, impone che questa sia predisposta non solo nel rispetto dei principi di tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria e della contestazione degli addebiti, ma anche del termine a difesa e del contraddittorio, nonché della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento.

Tale norma, pur non qualificando espressamente come perentorio il termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato, afferma chiaramente l'obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio.

La ratio di tale previsione risiede nell'esigenza di evitare che i tempi del procedimento sanzionatorio divengano ragione di insicurezza giuridica per gli operatori economici coinvolti, non solo nella fase iniziale (quando la vicinanza della contestazione al momento di commissione del fatto addebitato è indispensabile per consentire di apprestare al meglio la difesa), ma anche per tutta la durata complessiva del procedimento.

Il richiamo al principio di certezza della sanzione assume particolare rilievo considerando soprattutto le conseguenze cui è esposta l'impresa a seguito del procedimento espletato dall'Autorità di vigilanza. Tale procedimento, infatti, può comportare non solo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche, come nel caso di specie, l'adozione di rigorose misure interdittive che impediscono di all'impresa di competere efficacemente nel settore economico di appartenenza.

In conclusione: Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha quindi affermato la natura perentoria del termine di durata del procedimento sanzionatorio ANAC in materia di comprova del possesso dei requisiti di qualificazione, con conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità oltre tale termine.