Estensioni dei file allegati e notifiche a mezzo PEC, chiarimenti dalla Cassazione
23 Aprile 2019
Con riguardo alle modalità di apertura e consultazione della notifica con allegati, ricevuta a mezzo PEC, non integra errore incolpevole, idoneo a legittimare la rescissione del giudicato, la mancata attivazione da parte del destinatario della notificazione di ogni intervento tecnico necessario a recepire la medesima notifica e i relativi allegati, ove questa sia attestata da idonea ricevuta di consegna.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11241/19, depositata il 13 marzo.
Il caso. Nei confronti della sentenza di condanna per furto, l'imputato, faceva richiesta di rescissione, ai sensi dell'art. 625-ter c.p.p., che veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Firenze. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso con il quale si eccepiva, principalmente, la mancanza o nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, relativamente alle modalità della notifica telematica, atteso che il ricorrente non aveva avuto conoscenza del procedimento a suo carico. La notifica, avvenuta a mezzo pec, secondo il ricorrente, infatti, mancava del file PDF che deve essere trasmesso, come autonomo, nell'ambito della mail notificata, nella quale, peraltro, deve essere indicato anche il formato. Asseriva il ricorrente, inoltre, che, ai sensi degli artt. 12, n. 1 e 14, n. 3 d.m. 44/2011, l'estensione del file deve essere in formato PDF o XML, non facendosi mai cenno, ex lege, alla estensione .eml, come quella che si ricava nella e-mail inviata al predetto.
La notifica degli atti giudiziari. La Corte di legittimità ha rigettato il motivo di ricorso.
Difformità del contenuto della PEC rispetto a quanto si presume trasmesso. Superato il problema della estensione, nel caso di specie, del file, la Corte affronta una tematica diversa, seppur non dedotta dal ricorrente, ovvero quella della difformità o, comunque, della totale diversità tra il documento allegato e quello che si assume essere stato trasmesso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |