Estensioni dei file allegati e notifiche a mezzo PEC, chiarimenti dalla Cassazione

Laura Piras
23 Aprile 2019

Con riguardo alle modalità di apertura e consultazione della notifica con allegati, ricevuta a mezzo PEC, non integra errore incolpevole, idoneo a legittimare la rescissione del giudicato, la mancata attivazione da parte del destinatario della notificazione di ogni intervento tecnico necessario a recepire la medesima notifica e i relativi allegati, ove questa sia attestata da idonea ricevuta di consegna.

Con riguardo alle modalità di apertura e consultazione della notifica con allegati, ricevuta a mezzo PEC, non integra errore incolpevole, idoneo a legittimare la rescissione del giudicato, la mancata attivazione da parte del destinatario della notificazione di ogni intervento tecnico necessario a recepire la medesima notifica e i relativi allegati, ove questa sia attestata da idonea ricevuta di consegna.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11241/19, depositata il 13 marzo.

Il caso. Nei confronti della sentenza di condanna per furto, l'imputato, faceva richiesta di rescissione, ai sensi dell'art. 625-ter c.p.p., che veniva rigettata dalla Corte d'Appello di Firenze. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso con il quale si eccepiva, principalmente, la mancanza o nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, relativamente alle modalità della notifica telematica, atteso che il ricorrente non aveva avuto conoscenza del procedimento a suo carico. La notifica, avvenuta a mezzo pec, secondo il ricorrente, infatti, mancava del file PDF che deve essere trasmesso, come autonomo, nell'ambito della mail notificata, nella quale, peraltro, deve essere indicato anche il formato. Asseriva il ricorrente, inoltre, che, ai sensi degli artt. 12, n. 1 e 14, n. 3 d.m. 44/2011, l'estensione del file deve essere in formato PDF o XML, non facendosi mai cenno, ex lege, alla estensione .eml, come quella che si ricava nella e-mail inviata al predetto.

La notifica degli atti giudiziari. La Corte di legittimità ha rigettato il motivo di ricorso.
Come è noto, negli uffici giudiziari si utilizza un sistema di notifiche, c.d. SNT, che attribuisce valore legale alle e-mail inoltrate, sia con riferimento all'invio che alla consegna al destinatario, garantendo, altresì, certezza con riguardo sia al contenuto che ad eventuali allegati. Tale sistema rilascia al mittente una ricevuta, tramite la quale si ha prova dell'avvenuta consegna della e-mail e degli allegati presso la casella di posta del destinatario.
La e-mail che torna indietro al mittente, costituendo una busta completa, avrà come allegato un file denominato postacert.eml.it, all'interno del quale si trovano tutti e gli stessi file presenti nella mail inizialmente inoltrata, che danno prova del contenuto inviato, atteso che la stessa non è più modificabile.
Tale denominazione ed estensione dell'allegato, dunque, consentono di stabilire che la pec contenga il messaggio originale trasmesso.
La censura mossa dal ricorrente, pertanto, è del tutto irrilevante, posto che l'estensione .eml non riguarda un diverso formato dell'allegato, ma rappresenta l'estensione del file contenente l'intera busta digitale inviata dal mittente.

Difformità del contenuto della PEC rispetto a quanto si presume trasmesso. Superato il problema della estensione, nel caso di specie, del file, la Corte affronta una tematica diversa, seppur non dedotta dal ricorrente, ovvero quella della difformità o, comunque, della totale diversità tra il documento allegato e quello che si assume essere stato trasmesso.
Sul punto, la Corte afferma che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui tale onere della prova non può ritenersi assolto con la mera deduzione della incompletezza o non corrispondenza del file ricevuto rispetto a quello inviato. Ed infatti, in tema di notifiche al difensore attraverso l'utilizzo della posta certificata, è stato affermato che la «verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario» (così Cass. Sez. 4, n. 2431/2016).
Ciò posto, dunque, atteso che, come già rilevato, la PEC è parte di un sistema telematico che assicura certezza e verificabilità dell'invio, ove la parte volesse dedurre la non corrispondenza del contenuto ricevuto rispetto a quanto inviato dal mittente, la stessa avrebbe anche l'onere di provare l'assunto, attraverso un accesso all'ufficio mittente della notifica.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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