Va rispettata la volontà del minore che rifiuti di avere rapporti con i nonni

Giulia Eleonora Aresini
23 Aprile 2019

L'opinione del minore, che rifiuti di avere rapporti con gli ascendenti, può essere sufficiente ad escludere il ripristino del legame relazionale con i nonni stessi.
Massima

La volontà espressa dal minore, ritenuta matura e consapevole a seguito dell'ascolto, deve essere tenuta in debita considerazione: l'opinione del minore, che rifiuti di avere rapporti con gli ascendenti, può essere, per tali motivi, sufficiente ad escludere il ripristino del legame relazionale con i nonni stessi.

Il caso

A seguito della separazione intervenuta tra i genitori di Sempronio, quest'ultimo si rifiuta di trascorrere del tempo con i propri nonni paterni, con i quali – prima della separazione – era abituato a intrattenersi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei genitori.

I nonni paterni ritengono che tale inaspettato allontanamento del minore sia avvenuto a causa dell'ostilità mostrata nei loro confronti dalla madre del minore, la quale impedirebbe al proprio figlio di avere contatti con gli ascendenti.

I nonni decidono, quindi, di rivolgersi al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta chiedendo che venga accertata la lesione del loro diritto al mantenimento di un rapporto significativo con il minore e che vengano adottati i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse del medesimo.

Nel corso del giudizio viene disposta l'audizione di Sempronio, quattordicenne, il quale esprime il desiderio di trascorrere più tempo con il proprio padre, mentre afferma di non sentire la mancanza dei nonni e di non volerli incontrare, dovendo altrimenti rivivere dolorosi ricordi, legati principalmente all'allontanamento suo e della madre, ad opera degli stessi ascendenti, dalla casa coniugale ove il minore è cresciuto. Riferisce inoltre dell'assenza di contatti con i nonni paterni, non avendolo questi ultimi mai contattato.

La questione

Che valore deve essere attribuito alla volontà del minore, manifestata dal medesimo nel corso dell'audizione, sul presupposto che l'interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente rispetto agli altri interessi coinvolti?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, con la pronuncia in esame, affronta il tema del diritto degli ascendenti ad instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, diritto espressamente riconosciuto dall'art. 317 bis c.c., valorizzando al contempo lo strumento dell'audizione del minore, nella prospettiva di comprendere quale sia la volontà reale ed effettiva del medesimo, nonché le ragioni sottese all'eventuale rifiuto ad incontrare gli ascendenti.

Ai fini della decisione, il Tribunale per i Minorenni valuta attentamente le dichiarazioni rese dal minore, sottolineando l'importanza dell'audizione del medesimo nell'ambito del procedimento che lo vede coinvolto, essendo l'audizione «il mezzo attraverso cui al giudice è permesso assumere elementi di valutazione dei reali bisogni del minore e di tutti gli interessi di quest'ultimo […] anche riguardo al mantenimento o al ripristino di legami con i propri congiunti».

In particolare, la pronuncia in esame si sofferma sulla capacità del minore – anche in considerazione della sua età – di esprimere, senza pressioni o condizionamenti esterni, la propria volontà in relazione a una questione che lo coinvolge direttamente, come quella di continuare a frequentare i nonni paterni. Sul punto, il Collegio ritiene che la volontà espressa dal minore sia matura e consapevole e come tale debba essere tenuta in debita considerazione ai fini della decisione. Il giudizio espresso dal Tribunale per i Minorenni si basa sul contenuto delle dichiarazioni rese dal minore, il quale manifesta – nel corso dell'audizione – un sentimento di sofferenza legato al ricordo di un momento doloroso della sua (breve) vita e di cui ritiene responsabili i nonni paterni. In particolare, tale avvenimento (l'allontanamento dall'abitazione, di proprietà dei nonni, in cui viveva con la madre) costituisce un momento traumatico nel suo percorso di crescita e proprio il ricordo di tale evento - confermato dalla madre, ma anche dai nonni, i quali non nascondono di aver costretto madre e figlio ad abbandonare l'ex casa coniugale – gli impedisce di vivere serenamente il rapporto con gli ascendenti.

La genuina volontà del minore di non ripristinare i rapporti con i nonni paterni e il dolore dal medesimo manifestato in sede di ascolto, legato al proprio vissuto ma anche al suo coinvolgimento nelle vicende giudiziarie, conduce quindi il Tribunale per i Minorenni a concludere per il rigetto del ricorso, in quanto il ripristino dei contatti tra il minore e i nonni paterni risulterebbe, allo stato, contrario al benessere del primo.

Osservazioni

La sentenza in commento, nel rigettare il ricorso presentato dagli ascendenti, affronta, da un lato, il tema della tutela del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti e, dall'altro, valorizza l'interesse del minore – menzionato dallo stesso art. 317 bis c.c. – attraverso l'utilizzo dello strumento processuale dell'ascolto.

Come noto, la l. n. 54/2006, modificando l'art. 155 c.c. (oggi trasfuso nell'art. 337ter c.c.), ha sancito per la prima volta il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche in caso di separazione dei genitori. Tuttavia, è solo con il d.lgs. n. 154/2013 che è stato introdotto nel nostro ordinamento un corrispondente ed autonomo diritto degli ascendenti alla conservazione del legame con i propri nipoti, ai quali viene riconosciuto il potere di rivolgersi al Giudice – e in particolare al Tribunale per i Minorenni – per vedere tutelato il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minori di età.

Il Tribunale per i Minorenni è quindi investito del potere di adottare «i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore». Ed è proprio l'esclusivo interesse del minore che deve indirizzare il Giudice nelle proprie decisioni, essendo quest'ultimo da considerarsi sempre preminente, anche quando si pone in contrasto con quello degli ascendenti, la cui posizione giuridica, benché configuri senz'altro un diritto, risulta cedevole rispetto a quella sussistente in capo al minore.

Il superiore interesse di quest'ultimo costituisce, per usare le stesse parole della pronuncia in commento, la pietra angolare sulla quale devono poggiare tutte le decisioni tese ad influire sulla sfera personale dello stesso, così come riconosciuto dal nostro ordinamento interno, ma anche da importanti strumenti internazionali come la Convenzione dei diritti del fanciullo di New York (firmata il 20 novembre 1989 e ratificata con l. n. 176/1991) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la quale, all'art. 24, sancisce che in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente).

Nell'individuare e comprendere quale sia l'interesse del fanciullo, assume fondamentale importanza lo strumento dell'ascolto che costituisce, per i minori di età superiore ai 12 anni, passaggio necessario e imprescindibile del processo; del resto, lo stesso art. 336 bis c.c. pone come unici limiti all'ascolto la manifesta superfluità dello stesso o il grave pregiudizio per il minore.

Le opinioni e le valutazioni espresse dal minore nel corso dell'ascolto, pur dovendo essere prese in considerazione ai fini della decisione finale, non sono tuttavia vincolanti per il Giudice, il quale può quindi discostarsene, dando conto delle ragioni in base alle quali il desiderio manifestato dal fanciullo non coincida con quello che viene ritenuto il suo best interest. In ogni caso, la rilevanza da attribuire alle dichiarazioni rese dal minore non può prescindere da una valutazione in concreto – effettuata anche all'esito e proprio sulla base dell'ascolto – della capacità di discernimento del medesimo, intesa quale capacità di comprendere ciò che è bene per se stesso.

Nella pronuncia in commento, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ritiene meritevole di considerazione la volontà espressa dal minore nel corso dell'audizione, la quale appare matura e consapevole, idonea come tale a fondare – di per sé sola – la decisione finale. Il rifiuto manifestato dal minore di frequentare i nonni paterni, in quanto espressione di un vissuto doloroso, si pone in linea con il suo esclusivo interesse ed è quindi in grado di paralizzare le pretese degli ascendenti.

Ponendosi nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta riconosce dunque agli ascendenti una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse del nipote che è, in ogni caso, «destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i nonni non si esplichi in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo» (cfr. Cass. civ. n. 19799/2018).

Ne consegue che il diritto degli ascendenti può ritenersi tale solo ove coincida con l'esclusivo interesse del minore, il cui benessere costituisce l'obiettivo primario di ogni pronuncia giurisdizionale che lo veda coinvolto.

Guida all'approfondimento

Danovi, L'ascolto del minore nel processo civile, in Dir. fam. e pers., 4/2014

Galluzzo, Il diritto dei nonni è sempre subordinato a quello del minore, in Il Familiarista, 2018

Pellegrino, Diritto dei minori alle relazioni familiari e sistema rimediale tipico, in Dir. fam. e pers., 4/2017

Virgadamo, L'ascolto del minore in famiglia e nelle procedure che lo riguardano, in Dir. fam. e pers., 4/2014

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