Il collegamento sostanziale non integra falsa dichiarazione
19 Aprile 2019
Si ribadisce l'orientamento giurisprudenziale per cui la sussistenza di situazioni di collegamento sostanziale tra imprese, ravvisata dalla stazione appaltante, non integra di per sé una falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, D.lgs. n. 163/2006. Il collegamento sostanziale è circostanza normalmente accertata sulla base di dati indiziari, il che porta ad escludere l'esistenza di una dichiarazione mendace quale presupposto per la segnalazione e l'iscrizione nel casellario informatico da parte dell'Autorità. Secondo la nozione di falso accolta nel nostro ordinamento, occorre infatti dare rilevanza a condotte non meramente colpose. |