Obbligo informativo e grave illecito professionale

Redazione Scientifica
18 Aprile 2019

È noto che, per consentire alla stazione appaltante un'adeguata e ponderata valutazione sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 codice appalti....

È noto che, per consentire alla stazione appaltante un'adeguata e ponderata valutazione sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono posti a carico di quest'ultimo i c.d. obblighi informativi: l'operatore è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta illecita o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti ed è altrettanto certo, a seguito delle pronunce giurisprudenziali, che la violazione degli obblighi informativi ben può integrare, a sua volta, il “grave illecito professionale” endoprocedurale, indicato, nell'elencazione esemplificativa dell'art. 80, comma 5, lett. c) cit. come “omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, con conseguente facoltà della stazione appaltante di valutare tale omissione o reticenza ai fini dell'attendibilità e dell'integrità dell'operatore economico.(cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142; III, 23 agosto 2018, n. 5040).

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