Cosa accade se la parte invia il ricorso impropriamente denominato e privo della relata?

Redazione scientifica
24 Aprile 2019

Il TAR Calabria si è pronunciato sul caso in cui la parte ha inviato il ricorso e la procura ad un indirizzo PEC con messaggio privo non solo della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53/1994”, ma anche della relazione di notificazione.

Riepilogo della normativa sulla notificazione a mezzo PEC. Il TAR Calabria si è pronunciato su un contenzioso per l'assegnazione di un alloggio popolare. Esso, richiamando la normativa che regola la notificazione a mezzo PEC, ha ricordato che l'art. 14 commi 3 e 4 del DPCM n. 40/2016 prevede che “ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio PEC consegnato”.
Inoltre, le ricevute ex art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994, la relazione di notificazione e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e ai documenti processuali, solo in forma di documenti informatici. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce il contenuto della relazione di notificazione da apporre su un separato documento informatico sottoscritto digitalmente e allegato al messaggio PEC. Il comma 4, invece, chiarisce che il messaggio deve riportare come nome dell'oggetto la dicitura “notificazione a sensi della legge n. 53/1994”.
Inoltre i Giudici ricordano che l'art. 11 della l. n. 53/1994 stabilisce che laddove manchino i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme sopracitate, le notificazioni sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Denominazione impropria del deposito. Nel caso di specie, rileva il TAR, il deposito effettuato dalla parte ricorrente è stato impropriamente denominato “cartolina di ricevimento notifica” anziché con la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53/1994”.

Mancanza della relata di notifica. Esso, inoltre, manca della relazione di notificazione del ricorso. Osservano i Giudici che la giurisprudenza, sul tema della mancanza della relata di notifica, si è già pronunciata nel senso dell'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale (Cass. civ., n. 19358/2007). Tale principio deve essere ribadito nel caso di notificazione ex art. 3-bis, ai sensi del quale la relazione è un documento autonomo con uno specifico contenuto ed è quindi “elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente” (Cass. civ., n. 11593/2017).
Mancando la relata, difetta anche l'indicazione da parte del difensore dell'elenco da cui l'indirizzo PEC del destinatario è stato estratto, come invece prevede l'art. 3-bis comma 5 alla lettera f).
Ricorda il Tribunale Amministrativo Regionale che, ai fini della notifica telematica del ricorso ad una amministrazione pubblica occorre utilizzare quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e inoltre, mancando la relazione non è possibile neppure conoscere se l'indirizzo PEC utilizzato sia stato tratto da un pubblico elenco oppure no.
Alla luce di tale ragionamento, il TAR Calabria ritiene nulla la notifica e dichiara inammissibile il ricorso.

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