Cosa accade se la parte invia il ricorso impropriamente denominato e privo della relata?
24 Aprile 2019
Riepilogo della normativa sulla notificazione a mezzo PEC. Il TAR Calabria si è pronunciato su un contenzioso per l'assegnazione di un alloggio popolare. Esso, richiamando la normativa che regola la notificazione a mezzo PEC, ha ricordato che l'art. 14 commi 3 e 4 del DPCM n. 40/2016 prevede che “ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio PEC consegnato”.
Denominazione impropria del deposito. Nel caso di specie, rileva il TAR, il deposito effettuato dalla parte ricorrente è stato impropriamente denominato “cartolina di ricevimento notifica” anziché con la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53/1994”.
Mancanza della relata di notifica. Esso, inoltre, manca della relazione di notificazione del ricorso. Osservano i Giudici che la giurisprudenza, sul tema della mancanza della relata di notifica, si è già pronunciata nel senso dell'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale (Cass. civ., n. 19358/2007). Tale principio deve essere ribadito nel caso di notificazione ex art. 3-bis, ai sensi del quale la relazione è un documento autonomo con uno specifico contenuto ed è quindi “elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonché la legittimazione del mittente” (Cass. civ., n. 11593/2017). |