Azione giudiziaria promossa dal trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore: il responsabile civile è litisconsorte necessario?

Giuseppe Sileci
24 Aprile 2019

Se il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 cod. ass., deve essere evocato in giudizio anche il responsabile civile?

Se il trasportato agisce nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 cod. ass., deve essere evocato in giudizio anche il responsabile civile?

Ai sensi dell'art. 141 cod. ass., il trasportato può chiedere il risarcimento dei danni direttamente all'assicuratore del vettore, che è obbligato a risarcirlo entro i limiti del massimale minimo di legge ma può liberarsi dal detto obbligo se il sinistro è stato cagionato da caso fortuito; la norma fa salvo quanto previsto dall'art. 140 cod. ass. (che disciplina il caso in cui vi sia una pluralità di danneggiati e stabilisce la “par condicio” di costoro se il massimale è insufficiente) e mantiene fermo il diritto del danneggiato di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Il comma 3 dell'art. 141 cod. ass., stabilendo che «l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro» e che «l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato», sembrerebbe escludere la necessità che sia parte processuale necessaria anche il responsabile civile.

La questione, però, non è così pacifica.

Intanto, sia pure senza approfondire la questione, la Cassazione ha affermato che la presenza necessaria del responsabile del danno nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con l'azione diretta è regola che non soffre eccezioni neppure in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente Codice delle Assicurazioni, e cioè sia quella ordinaria ex art. 144, sia quella prevista dall'art. 149 sia, infine, quella disciplinata dall'art. 141 (Cass. civ., sez. III, sent., 2 dicembre 2014 n. 25421; Cass. civ., sez. III, sent., 22 novembre 2016 n. 23706): e tanto allo scopo di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa e quindi facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli consentano di rifiutarsi di tenere indenne il responsabile (Cass. civ., sez. III sent., 22 novembre 2016 n. 23706).

Il principio è stato recentemente ribadito in maniera espressa per l'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi dell'art. 149 cod. ass. (Cass. civ., sez. III, sent. 20 settembre 2017 n. 21896 cui ha dato seguito Cass. civ., sez. III, sent., 13 aprile 2018 n. 9188)

La Suprema Corte ha rinvenuto l'addentellato normativo proprio nell'art. 144 cod. ass.: l'azione diretta disciplinata da questa disposizione, infatti, presenta tre caratteristiche essenziali, e cioè la inopponibilità al danneggiato delle eccezioni che potrebbero essere opposte all'assicurato, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario.

Poiché è pacifico che la inopponibilità delle eccezioni ed il limite del massimale trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, non sarebbe coerente con il sistema delineato dal legislatore se l'azione disciplinata dall'art. 149 cod. ass. facesse eccezione per ciò che concerne la terza caratteristica, e cioè il litisconsorzio necessario del responsabile civile.

E sebbene questa opzione interpretativa rischi di appesantire il processo con la presenza necessaria di una ulteriore parte processuale, ritiene la Cassazione che ciò trovi «un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato».

Il principio – ma forse sarebbe più appropriato dire l'esigenza – affermato per l'azione diretta disciplinata dall'art. 149 cod. ass. dovrebbe mantenere la sua validità anche quando l'azione è promossa dal trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore: la necessità di consentire all'impresa di assicurazione – che non può opporre al danneggiato le eccezioni di natura contrattuale che escluderebbero l'obbligo di risarcire il danno – comunque di esercitare la rivalsa nei confronti del proprio assicurato sulla base di una statuizione giudiziale che ne affermi la sua responsabilità e che estenda gli effetti anche a costui, sarebbe “assicurata” prevedendo la necessaria partecipazione nel processo del proprietario del veicolo sul quale viaggiava il danneggiato.

Ed a maggior ragione questa sembrerebbe essere la tesi da preferire dopo che la Cassazione ha affermato che il “caso fortuito” contemplato dall'art. 141 cod. ass. sia non solo l'evento naturale del tutto imprevedibile ma anche la altrui condotta umana.

Recentemente la Suprema Corte, nel tentativo di chiarire una serie di problemi interpretativi derivanti dalla formulazione letterale poco felice della norma, ha infatti affermato che la disposizione in esame «in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro» (Cass. civ., sez. III sent., 13 febbraio 2019 n. 4147).

Dunque, costituisce caso fortuito ai sensi dell'art. 141 cod. ass. non solo l'evento naturale del tutto imprevedibile e/o inevitabile ma anche la altrui condotta umana; nel giudizio promosso dal trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore quest'ultimo, se vorrà liberarsi dall'obbligo risarcitorio stabilito dalla norma, avrà l'onere di provare che il caso fortuito (rectius, la esclusiva responsabilità del conducente alla guida del veicolo antagonista ovvero del medesimo danneggiato) ha costituito l'unico antecedente; viceversa, se emergerà un qualunque profilo di responsabilità imputabile al vettore, l'assicuratore di quest'ultimo sarà senz'altro obbligato a risarcire integralmente il danno, restando del tutto irrilevante l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e potrà vincere la “presunzione” a suo carico solo se proverà che il sinistro è stato cagionato da un evento naturale del tutto imprevedibile.

Rafforzerebbe questa opzione interpretativa il fatto che sia nell'azione disciplinata dall'art. 141 cod. ass. sia in quella regolata dall'art. 149 cod. ass. il legislatore abbia previsto la possibilità che l'impresa di assicurazione del responsabile civile intervenga nel giudizio ed estrometta l'altra impresa riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Probabilmente, però, le due azioni non sono esattamente sovrapponibili.

Il primo punto di non contatto deve ricercarsi ed individuarsi nella peculiarità dell'azione ex art. 141 cod. ass., nella quale potenzialmente (e tranne il caso in cui si tratti di sinistro autonomo in cui non vi sia coinvolgimento di altro veicolo) sono almeno due i responsabili civili: dunque, di litisconsorzio necessario dovrebbe parlarsi per il proprietario del veicolo sul quale viaggiava il trasportato ma anche per quello del veicolo antagonista.

Il secondo punto di non contatto si dovrebbe ravvisare nell'oggetto dei due giudizi: teso senz'altro all'accertamento della responsabilità quello ex art. 149 cod. ass. (regola che si desumerebbe da Cass. civ., sez. III, sent., 13 aprile 2012 n. 5928 secondo la quale «la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile, con tutte le conseguenze in tema di onere della prova e di accertamento delle colpe), l'altro finalizzato all'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista ovvero del medesimo danneggiato (intese entrambe quale condotte umane rilevanti ai fini del caso fortuito) e senza la necessità e/o la possibilità di indagare la concreta misura delle singole responsabilità, se comunque emergesse un concorso di colpa del vettore, perché in tal caso l'assicuratore di quest'ultimo sarebbe senz'altro obbligato a risarcire “in toto” il trasportato».

D'altronde, solo una statuizione che, all'esito di una compiuta attività istruttoria, ripartisca le responsabilità tra i conducenti sarebbe titolo giudiziale suscettibile di essere opposto all'assicurato nella successiva azione di rivalsa promossa dall'assicuratore che abbia risarcito il danno nonostante la esistenza di eccezioni di natura contrattuale che ne escludevano l'obbligo.

Dunque, se nell'azione diretta di cui all'art. 141 cod. ass. l'indagine sulla responsabilità del vettore è solo funzionale all'accertamento del caso fortuito, nel senso che è rilevante la sola assenza di qualsivoglia colpa, con la conseguenza che, «se l'assicuratore del vettore non adempie all'onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell'evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità» (Cass. civ., sez. III, sent., 13 febbraio 2019 n. 4147), allora verrebbe meno quella esigenza che ha fondato il litisconsorzio necessario del responsabile civile nel giudizio ex art. 149 cod. ass., e cioè – per usare le identiche parole della Cassazione – «evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato» (in questi termini, Cass. civ., n. 21896/2017): ciò che difetterebbe nell'azione del trasportato, infatti, sarebbe l'accertamento delle rispettive responsabilità e dunque l'inidoneità di quella decisione ai fini dell'eventuale rivalsa dell'assicuratore, che non dovrebbe eccedere la quota di colpa imputabile all'assicurato.

Né è trascurabile un altro aspetto: se è necessaria la presenza nel processo del responsabile civile affinché l'assicuratore che risarcisce il danno possa opporgli la sentenza di condanna ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa quando paga nonostante la esistenza di eccezioni di natura contrattuale che escluderebbero tale obbligo, nell'azione del terzo trasportato il litisconsorzio necessario del responsabile civile (ove costui si identifichi con il proprietario dell'autoveicolo antagonista, ma ciò – come detto – non è affatto pacifico dal momento che tale potrebbe essere anche il proprietario del veicolo sul quale viaggiava il trasportato) potrebbe non essere giustificato da questa esigenza.

L'accertamento della esclusiva responsabilità del “veicolo antagonista”, infatti, costituirebbe ipotesi di caso fortuito ed escluderebbe l'accoglimento della domanda del trasportato, con la ulteriore conseguenza che non vi sarebbe l'esigenza di salvaguardare l'azione di rivalsa dell'assicuratore in assenza di una qualsivoglia statuizione di condanna.

In conclusione, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato, in più di una occasione, che nelle azioni dirette promosse dal danneggiato nella circolazione stradale è litisconsorte necessario il responsabile civile (e cioè il proprietario del veicolo), non è così certo – per le ragioni sopra illustrate – che questa regola debba valere anche per la particolare azione diretta del trasportato, la quale probabilmente deroga allo schema tipico nella misura in cui qui due sarebbero i soggetti potenzialmente responsabili (vettore e conducente del veicolo antagonista) ed oggetto di accertamento sarebbe la colpa esclusiva dell'altro conducente per escludere – alla stregua del fortuito – la colpa del vettore, senza possibilità alcuna di indagare la misura delle singole colpe nel caso di concorso e dunque di ottenere una sentenza che sia utilmente opponibile in sede di eventuale rivalsa.

Vi è da dire, infine, che pur comprendendosi le ragioni che sottendono la necessaria presenza nel processo del responsabile civile, questa interpretazione restrittiva delle azioni dirette “speciali” (e cioè quelle regolate dagli artt. 141 e 149 cod. ass.) implica una serie di conseguenze.

Qualora, infatti, il responsabile civile sia evocato in giudizio non perché sia accertata la di lui colpa ma anche perché sia emessa una statuizione di condanna nei suoi confronti (e talvolta – si legge negli atti introduttivi – in solido con l'assicuratore del danneggiato o del vettore) e costui, nonostante la inammissibilità della domanda ma per mettersi al riparo da una eventuale condanna, chiami in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile per essere da questo garantito e l'assicuratore si guardi bene dal «riconoscere la responsabilità del proprio assicurato e di estromettere l'altra impresa», l'azione avrà perduto le sue originarie caratteristiche (consentire una più spedita definizione della controversia civile) per trasformarsi nella classica azione diretta disciplinata dall'art. 144 cod. ass.

In conclusione, la questione è particolarmente complessa e non si potranno avere certezze fino a quando la Cassazione non tornerà sull'argomento in maniera più diffusa ed approfondita, non potendosi ritenere risolutive né quelle sentenze – sopra richiamate – con le quali la Suprema Corte ha affermato che nelle azioni dirette disciplinate dal Codice delle Assicurazioni il litisconsorzio necessario del responsabile civile sarebbe regola di carattere generale, né quelle sentenze – anche esse sopra citate – che il principio hanno ribadito nell'azione promossa dal danneggiato ai sensi dell'art. 149 cod. ass., e ciò per la non perfetta sovrapponibilità di questa a quella disciplinata dall'art. 141 cod. ass.

*Fonte: www.ridare.it