Lesioni colpose. Individuazione del momento consumativo del reato
24 Aprile 2019
Il reato di lesioni colpose si configura come reato istantaneo con eventuali effetti permanenti ovvero come reato permanente?
Il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) è reato a forma libera integrato, sul piano materiale, dalla causazione, commissiva o omissiva, di una malattia nel corpo o nella mente (sulla definizione di malattia: cfr. S.U. n. 2437/2008). Tale reato, così come quello di lesioni personali dolose (art. 582 c.p.), da cui si distingue solo per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è strutturalmente focalizzato sull'evento. In quanto tale è tradizionalmente considerato reato istantaneo e non permanente. La giurisprudenza ritiene, pertanto, che la consumazione si verifichi nel momento in cui sorge l'offesa al bene della salute e la malattia diventi clinicamente individuabile. In tale prospettiva, la durata e l'inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini del momento consumativo. Tuttavia, qualora la condotta colposa causatrice della malattia non cessi con l'insorgenza di questa ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione (ex multis: Cass. pen., Sez. IV, n. 8904/2011).
Quanto alla decorrenza della prescrizione, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come «nel delitto di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere non nel momento della commissione del fatto, ma dal momento d'insorgenza della malattia in fieri, anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o d'impedimento permanente» (Cass. pen., Sez. IV, n. 12701/2016). Tale orientamento non si pone in contrasto con la giurisprudenza relativa al termine per poter proporre querela che, in caso di colpa medica, «inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata» (Cass. pen., Sez. IV, n. 17592/2010). A tal fine, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la conoscenza del fatto reato deve essere certa, precisa e diretta sia per quanto riguarda l'elemento materiale del fatto sia, soprattutto, in merito alla sua riferibilità a un determinato soggetto («Il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dal momento in cui la persona offesa abbia avuto la piena cognizione di tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che consentono la valutazione sulla consumazione del reato». Cass. pen., Sez. IV, n. 13938/2008). |