Respinta la domanda di revisione dell’assegno per l’ex moglie che anticipava il pensionamento

Redazione Scientifica
24 Aprile 2019

In fase di revisione dell'assegno divorzile deve essere tenuto in debita considerazione il concetto di adeguatezza dei mezzi del coniuge debole.

In considerazione della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, ma anche della sua funzione equilibratrice-perequativa, in fase di revisione deve essere tenuto in debita considerazione il concetto di adeguatezza dei mezzi del coniuge debole; tale concetto deve essere ancorato alla storia matrimoniale delle parti e la disparità reddituale deve essere ricondotta eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente (nel caso di specie, non può essere accolta la domanda di revisione dell'assegno nei confronti dell'ex moglie che, per dedicarsi alla cura della prole e consentire al marito di svolgere l'attività professionale a tempo pieno, abbia scelto di anticipare la data del pensionamento).

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