Respinta la domanda di revisione dell’assegno per l’ex moglie che anticipava il pensionamento
24 Aprile 2019
In considerazione della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, ma anche della sua funzione equilibratrice-perequativa, in fase di revisione deve essere tenuto in debita considerazione il concetto di adeguatezza dei mezzi del coniuge debole; tale concetto deve essere ancorato alla storia matrimoniale delle parti e la disparità reddituale deve essere ricondotta eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente (nel caso di specie, non può essere accolta la domanda di revisione dell'assegno nei confronti dell'ex moglie che, per dedicarsi alla cura della prole e consentire al marito di svolgere l'attività professionale a tempo pieno, abbia scelto di anticipare la data del pensionamento).
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