La linea telefonica aziendale non funziona? La compagnia telefonica risponde del danno da perdita di chance, ma solo se ..

Enrico Basso
24 Aprile 2019

In presenza di malfunzionamento della linea telefonica imputabile al gestore, quali tipologie di danno sono risarcibili all'utente?
Massima

Il gestore telefonico che si renda inadempiente al contratto di somministrazione con l'utente, impedendogli di fruire del servizio, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale, inclusa la perdita di chance, quest'ultima liquidabile anche in via equitativa.

Il caso

Tizia, in proprio e quale legale rappresentante della Alfa Sas, cita la Telephon Spa avanti al Giudice di Pace per ottenere il risarcimento dei danni occorsi per il prolungato malfunzionamento (circa 10 mesi) della linea fissa aziendale, quantificandoli in € 4.000, oltre l'indennizzo previsto dalle condizioni generali di abbonamento e la restituzione dei canoni pagati nel periodo in cui non poteva usufruire del servizio. Il GdP condanna Telephon Spa al pagamento di un risarcimento complessivo di € 4.000; la compagnia telefonica appella la sentenza, riformata dal Tribunale per la mancata prova dell'esistenza di un contratto di somministrazione e, conseguentemente, di un inadempimento del gestore. Tizia ricorre allora in Cassazione, dolendosi che la sussistenza del contratto di somministrazione con Telephon Spa non fosse mai stata contestata; di qui l'inadempimento e il conseguente diritto all'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto, al risarcimento del danno esistenziale, del danno di immagine, nonché di quello patrimoniale collegato allo sviamento della vecchia clientela e alla difficoltà di acquisirne di nuova.

La questione

In presenza di malfunzionamento della linea telefonica imputabile al gestore, quali tipologie di danno sono risarcibili all'utente?

Le soluzioni giuridiche

Un primo, interessante aspetto di cui si occupa la sentenza in commento, ancorché non possa definirsi centrale, riguarda l'ammissibilità dell'eccezione di non contestazione avanti al Supremo Collegio.

Nel caso di specie, la ricorrente si era doluta che la sussistenza del contratto di somministrazione non fosse mai stata contestata dalla compagnia telefonica e non fosse, di conseguenza, bisognevole di ulteriore prova.

Ometteva, tuttavia, di indicare e trascrivere in parte qua gli atti avversari da cui sarebbe emersa la dedotta non contestazione, quando invece il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -pacificamente applicabile anche al principio di non contestazione (v. Cass. civ., 19 aprile 2006 n. 9076; Cass. civ., 26 luglio 2017 n. 18392)- lo avrebbe richiesto.

Tuttavia, la Cassazione ha “salvato” Tizia dal giudizio di inammissibilità, osservando che la non contestazione può essere desunta anche dal comportamento processuale difensivo della controparte, qualora incompatibile con la sua negazione (Cass. civ., 18 luglio 2016 n. 14652; Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016 n. 2951); il che, francamente, ci lascia perplessi perché, seguendo questa logica, il ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto dedurre e poi anche trascrivere gli atti dai quali poteva desumersi il «comportamento difensivo incompatibile con la negazione della non-contestazione». Ma tant'è.

Veniamo ora alla questione più interessante affrontata nella sentenza n. 2358, cioè quella della risarcibilità del danno che, in altre occasioni, il Collegio ha definito “da guasto telefonico”.

Di tutte le richieste risarcitorie di Tizia, la Cassazione ha accolto solo quella avente a oggetto l'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto, negando la liquidazione dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, ritenendoli non provati.

Tuttavia, la valutazione sull'idoneità del materiale istruttorio presuppone, a monte, un giudizio di astratta configurabilità/risarcibilità del pregiudizio lamentato dal danneggiato; talché ci sembra che la Corte avrebbe potuto addentrarsi nell'indagine sulla tipologia di danni che questi disservizi possono causare, con particolare riferimento a quelli non patrimoniali.

In verità, il Collegio ha richiamato le note sentenze di S. Martino del 2008, precisando «quanto al danno non patrimoniale, che, proprio in tema di guasto telefonico, questa corte richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio (Cass. SSUU 11/11/2008 n. 26792) id est dello sconvolgimento esistenziale che, in tutta evidenza, non è mai stata fornita dal ricorrente (Cass. 16/11/2017 n. 27229)», così lasciando intendere di aver già positivamente risolto la questione.

È vero anche, però, che le sentenze di San Martino non traggono certo spunto dal danno da guasto telefonico e che neanche la menzionata Cass. civ., sez. VI, n. 27229/2017 dà indicazioni chiare sul punto.

Il ricorso sottoposto alla VI sezione è stato dichiarato inammissibile, vuoi per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (ma quanto lavoro risparmia alla Corte, questo principio!), vuoi perché il ricorrente aveva tardivamente lamentato in Cassazione la violazione della «libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.» (sulla cui configurabilità, dunque, il Collegio non si è pronunciato), vuoi, infine, perché il danno da «estenuante situazione di disagio e di ansia» causata «dal dubbio di aver perso una telefonata importante in arrivo sull'utenza di casa e determinata dalle disfunzioni presenti sulla propria linea telefonica» predicato nei giudizi di merito sembrava correttamente escluso dal giudice d'appello in quanto -per come apoditticamente prospettato dal ricorrente- non definibile come "sconvolgimento esistenziale" (integrante danno esistenziale) ma piuttosto come mero disagio, non risarcibile.

Eppure, Cass. civ., Sez. Un.11 novembre 2008 n. 26972 contiene delle linee guida che avrebbero consentito alla Corte di trattare più approfonditamente la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da guasto telefonico.

In particolare, ci riferiamo ai seguenti principi:

  1. l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dalle sentenze di San Martino consente di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali;
  2. essendo il danno non patrimoniale connotato da tipicità, l'inadempimento contrattuale potrà determinarne l'insorgenza solo a fronte di specifiche previsioni di legge o di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
  3. l'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che presentino carattere non patrimoniale va condotta accertando la causa concreta del negozio (da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale);
  4. se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale.

Esclusa l'esistenza di norme ad hoc, si tratta allora di stabilire se il contratto di somministrazione dei servizi di telefonia fissa coinvolga interessi di natura non patrimoniale sussumibili nell'alveo dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.

Se così è, l'attore sarà legittimato ad allegare e a provare, anche presuntivamente, il danno non patrimoniale subito; viceversa, il danno da guasto telefonico resterebbe confinato nell'ambito del danno patrimoniale, ivi incluso, ovviamente, il danno da perdita di chance.

Finora, non mi sembra che la Cassazione abbia detto apertis verbis se l'inadempimento del gestore, cui sia imputabile un guasto che priva l'utente della linea telefonica per un lasso apprezzabile di tempo, leda effettivamente la libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., come prospettato dal ricorrente del giudizio culminato con la citata sentenza n. 27229/2017.

Lo hanno fatto il Tribunale di Montepulciano, cui dev'essersi ispirato il difensore del ricorrente, con la sentenza del 20 febbraio 2009 (ove si legge che «invero, la privazione del servizio telefonico per circa un anno menoma il diritto dell'utente alla libertà di comunicazione di cui all'art. 15 Cost. e di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. Inoltre, una situazione di volontaria inerzia per oltre otto mesi, ad onta dell'obbligo di assolvere alla richiesta entro il numero limitato di giorni previsto dalla carta dei servizi, integra indubbiamente il delitto di cui all'art. 340 C.P., che si consuma anche se sia interrotta una singola funzione o prestazione (Cass. civ., 27 marzo 1998, Covelli, Cass. pen. 1999, 1786; Cass. 11/2/1998, Barbieri, Cass. Pen. 1999, 3143)») e alcuni Giudici di pace (cfr. G.d.P. Grosseto 8 giugno 2012 n. 755 e G.d.P. Trieste 6 settembre 2012).

Chi scrive, tuttavia, è abbastanza scettico sulla posizione espressa dalla citata giurisprudenza di merito che, in parte motiva, ci è sembrata pervasa dal deliberato intento di aggirare le indicazioni date dalle Sezioni Unite del 2008.

Utilizzare il delitto di interruzione di un pubblico servizio come escamotage per tipizzare il danno mediante l'art. 185 c.p. ci pare una forzatura, non foss'altro che sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Ci sembra improbabile, infatti, che il gestore (rectius il suo legale rappresentante, che nulla saprà delle vicende del singolo malcapitato utente) ponga in essere una condotta intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del servizio (che, cioè, si esprima in forma di dolo generico, anche solo nella sua manifestazione di dolo cd. eventuale).

Ugualmente forzata ci sembra la tipizzazione del danno non patrimoniale da guasto telefonico attraverso la copertura degli artt. 15 e 21 Cost.

I Padri Costituenti, quando proclamarono la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione, non pensavano a fissare uno standard qualitativo per il servizio postale o per quello telefonico; sancivano il diritto di comunicare liberamente e riservatamente con altri soggetti individuati.

L'art. 15 Cost., in altri termini, non ci protegge da un servizio telefonico scadente; ci protegge dalle intercettazioni illegittime.

L'art. 21, analogamente, ci garantisce la libertà di pensiero e della sua manifestazione come pietra angolare della democrazia, vietando censure e altre forme di deriva autoritaria; non ci garantisce l'affidabilità della linea telefonica, che non è un diritto costituzionale.

Sotto questo profilo, dunque, ci pare tutt'altro che scontata la possibilità di inquadrare il danno da guasto telefonico come danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione; e per questo si sarebbe auspicato un intervento chiarificatore del giudice di legittimità.

Osservazioni

Mi pare che chi, come il sottoscritto (ahimè), abbia avuto la mala sorte di imbattersi in un gestore telefonico inadempiente, non veda compromessa la propria libertà costituzionale di comunicare; io, perlomeno, l'ho mantenuta cambiando gestore.

Ma allora, l'idea che il danno da guasto telefonico possa causare un danno non patrimoniale risarcibile mi pare, se non da scartare, quantomeno tutta da dimostrare.

Sostenere che, poiché il telefono serve a comunicare, l'inadempimento del gestore lede la libertà di comunicazione sancita dall'art. 15 Cost. è un ragionamento semplicistico: ben altri sforzi servirebbero per ricondurre il c.d. danno da guasto telefonico nell'ambito del danno non patrimoniale, così come definito dalle sezioni unite mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.

Direi, piuttosto, che questa tipologia di danno ha natura essenzialmente patrimoniale e si presenta di non facile prova; ma la difficoltà di provare il lucro cessante o la perdita di chance non legittimano escamotage per aumentare il risarcimento, introducendo danni non patrimoniali che non siano stati ricondotti in modo rigoroso all'art. 2059 c.c.

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