Risarcimento iure successionis del danno non patrimoniale in caso di lesioni seguite dopo breve lasso di tempo dalla morte della vittima

29 Aprile 2019

Un lasso di tempo di trenta minuti fra le lesioni e il decesso è sufficiente a far cristallizzare in capo alla vittima un diritto risarcitorio, trasmissibile agli eredi, per la perduta vita?
Massima

Vita e salute sono beni distinti e, dunque, il pregiudizio subito dalla vittima in caso di morte sul colpo o seguita alle lesioni dopo breve lasso di tempo è la perdita della vita, che non costituisce la massima offesa della salute e che, dunque, non dà luogo a un diritto risarcitorio trasmissibile agli eredi quantificabile a partire dall'ipotesi di una invalidità permanente del 100%.

Il caso

Gli stretti congiunti ed eredi di persona deceduta in un incidente stradale chiedevano al responsabile civile e al suo assicuratore della RCA, oltre al ristoro iure proprio dei danni conseguenti alla perdita del proprio caro, anche il risarcimento, jure hereditatis, del danno per la perdita della vita, assumendo che la sopravvivenza di circa trenta minuti fra il trauma e il decesso avesse cristallizzato nel patrimonio del de cuius il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale corrispondente al 100% di invalidità permanente.

Sia il Tribunale, sia la Corte d'Appello non riconoscevano questa voce di danno, perché l'intervallo temporale fra lesioni e morte era da considerarsi troppo breve.

Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione gli eredi.

La questione

Sono poste in sostanza due questioni: 1) un lasso di tempo di trenta minuti fra le lesioni e il decesso è sufficiente a far cristallizzare in capo alla vittima un diritto risarcitorio, trasmissibile agli eredi, per la perduta vita? 2) tale diritto risarcitorio è da parametrarsi al 100% di invalidità permanente?

Le soluzioni giuridiche

La risposta a entrambi gli interrogativi è negativa.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che la prospettiva dalla quale muovono gli eredi, esplicitamente da loro fondata sulla decisione Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014 n. 1361, è, alla luce del sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 22 luglio 2015 n. 15350), erronea.

La giurisprudenza di legittimità aveva sempre negato (sin dalla sentenza a Sezioni Unite n. 3475 del 1925) che la morte desse luogo a un diritto risarcitorio trasmissibile dalla vittima agli eredi, perché il danno esiste in quanto sia riferibile a un soggetto. Indi, Cass. civ., n. 1361/2014, con ponderoso revirement, aveva affermato il contrario, non senza rimarcare che «… negare alla vittima il ristoro per la perdita della propria vita significa determinare una situazione effettuale che in realtà rimorde alla coscienza sociale …». Le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 15350/2015) hanno ribadito l'orientamento prevalente, perché il bene della vita è diverso dal bene della salute e la sua perdita è necessariamente coeva alla scomparsa del soggetto che ne è titolare.

La sentenza esaminata non fa che porsi in linea con le Sezioni Unite del 2015, rammentando peraltro che l'indirizzo è stato medio tempore confermato da Cass. civ., sez. III, n. 5684/2016. L'errore teoretico che la S.C. rileva e corregge è quello di pensare la perdita della vita come la massima lesione della salute, mentre si tratta di beni distinti e, dunque, di nocumenti distinti. Inoltre, citando – come già le Sezioni Unite – la sentenza n. 372/1994 della Corte Costituzionale, prosegue con l'osservare che il danno (oggetto del risarcimento) «… non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva …» e che dunque non può esistere un diritto risarcitorio, da trasmettere agli eredi, se non c'è più il soggetto che di quel diritto sarebbe il titolare.

La sentenza in commento, come già, più diffusamente, le Sezioni Unite del 2015, si riaggancia all'argomento che la dottrina definisce epicureo, perché corrisponde al celebre passo del filosofo di età ellenistica, secondo il quale «la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è lei, e quando c'è lei non ci siamo più noi» (EPICURO, Lettera sulla felicità a Meneceo). Pertanto, il diritto al risarcimento del danno per la perdita della vita non è trasmissibile (non tanto perché, come da taluno sostenuto, personalissimo, dal momento che personalissimo è il diritto alla vita, mentre quello risarcitorio collegato alla sua lesione sarebbe un ordinario diritto di credito; quanto) perché non può sorgere in capo al suo titolare, ormai venuto meno. Insomma: quando il titolare del bene vita esiste, non c'è lesione di quel bene; quando quest'ultimo è leso, manca il titolare cui imputare il diritto di credito risarcitorio. E, passando dalla filosofia al piano del diritto positivo, è sufficiente notare che la capacità giuridica (art. 1 c.c.) è intimamente connessa all'esistenza in vita.

Il fondamento del principio, a ben vedere, risiede nella distinzione fra diritto alla vita e diritto alla salute e, ancor prima, nella distinzione fra vita e salute come beni fra sé autonomi e distinti, ancorché entrambi afferenti alla essenza biologica, non patrimoniale, della persona. La distinzione è senz'altro da tenere ferma e, per dimostrarlo, basta porre mente alle conseguenze concrete che deriverebbero dalla soluzione opposta e che si manifestano anche nella fattispecie qui commentata, laddove, in particolare, gli eredi del defunto intendevano quantificare il danno da morte nella misura del 100% dell'invalidità permanente: ossia considerando la morte come la massima lesione della salute. Così non è: l'invalidità permanente che il barème medico legale quantifica nel 100% rappresenta la classe di quei casi in cui il benessere psicofisico di una persona vivente è pressoché annullato (si pensi a gravi forme di tetraplegia o simili) e si riferisce dunque tipicamente a soggetti che sono ancora titolari del bene vita, quantunque abbiano pressoché azzerato il bene salute. Parificare la perdita della vita alla perdita della salute (di tutta la salute) è fuorviante, perché appunto si sovrappongono nocumenti diversi. Si potrebbe provocatoriamente sostenere che la situazione clinica di chi abbia il 100% di invalidità permanente sia deteriore rispetto a chi abbia perso la vita, perché l'invalidità massima ha dei riflessi sulla persona così incidenti da far forse preferire la morte: ma anche in questo caso non si farebbe che rimarcare la differenza tra i due beni e l'impossibilità di ridurre l'uno all'altro, ossia di risolvere e identificare la vita nel pieno e assoluto benessere (e quindi equiparare la vita al 100% della salute).

Convalidata e confermata la distinzione e autonomia fra salute e vita quali beni giuridici, gli ulteriori passaggi sono conseguenti: con la perdita della vita viene automaticamente meno il soggetto che ne era titolare e manca quindi la possibilità di configurare un diritto risarcitorio trasmissibile, perché ogni danno, non meno che ogni diritto, deve correlarsi a un soggetto che ne sia titolare.

Le Sezioni Unite del 2015 hanno poi affrontato e risolto una serie di questioni ulteriori poste da Cass. civ., n. 1361/2014 e dalla dottrina ivi rammentata, fra le quali merita brevissimo cenno quella che appare la più importante. È stato, in particolare, confutato l'argomento “è meglio uccidere che ferire”, che denuncia l'incongruenza di una minore reazione dell'ordinamento verso l'uccisore che non verso il feritore (il primo pagherebbe un risarcimento inferiore al secondo): le sezioni unite, allargando lo sguardo, hanno osservato che contro l'omicida la legge prevede un sistema repressivo nel complesso più severo (considerate le sanzioni penali ben più gravose) e che, anche sul piano stretto della responsabilità civile resta «…indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore …» (il danno iure proprio per la perdita parentale è, infatti, risarcito con somme non certo convenienti per l'uccisore: vds, a es., l'apposita sezione delle Tabelle di Milano).

Osservazioni

Il danno risarcibile, iure successionis, nel caso di individuo deceduto a distanza di tempo dalle lesioni è oggetto di nomenclature (danno terminale, danno tanatologico, danno catastrofale) non sempre utilizzate univocamente dagli interpreti, talora addirittura fuorvianti.

La sentenza in commento, ponendosi in linea con le Sezioni Unite del 2015, riafferma quello che può ormai considerarsi un punto fermo: la perdita della vita non dà luogo a un diritto risarcitorio trasmissibile agli eredi.

Con ciò non è esaurito l'ambito dei possibili nocumenti individuabili.

È infatti, innanzitutto, considerato risarcibile il danno denominato “da agonia”, che si cristallizza nel patrimonio della vittima allorquando ella, sopravvivendo per un tempo apprezzabile dopo le lesioni, abbia modo di rendersi conto dell'approssimarsi della morte e della sua inevitabilità; il danno cioè che consiste nella «… sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita …» (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009 n. 458, che, peraltro, lo chiama danno tanatologico o da morte immediata; in senso conforme anche Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2012 n. 2564; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013 n. 7126). Si ponga mente, per evitare fraintendimenti, che è un nocumento del tutto peculiare e diverso dalla perdita della vita in sé, di cui si è già trattato; che ha, come ovvio, natura non patrimoniale, e che per forza di cose di cristallizza nel patrimonio della vittima prima che muoia, altrimenti non potendo sussistere, visto che si sostanzia proprio nella consapevolezza della prossima fine. In questo caso, il tempo “apprezzabile” per configurare il danno non dipende, se non in via contingente, dalla durata della sopravvivenza, mentre è strettamente collegato al maturare della coscienza dell'agonia in corso. La casistica può essere la più varia, sino alla irrilevanza più totale della durata della sopravvivenza: infatti, un lungo decorso temporale prima della morte è ininfluente a questi fini se il soggetto leso l'abbia passato in stato di incoscienza, come nell'ipotesi di coma (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2012 n. 6273).

In secondo luogo, è risarcibile agli eredi il danno non patrimoniale patito dalla vittima nel tempo intercorso fra le lesioni e la morte. Esso è, effettivamente, un danno tipicamente biologico, perché incidente sul bene salute; ma consiste, per l'appunto, nella compressione della sfera psicofisica nel solo intervallo cronologico lesioni/morte e, dunque, è risarcibile come invalidità temporanea massima (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2003 n. 2775). Si torna qui a toccare, sotto distinto profilo, lo stesso tema della distinzione fra i beni della salute e della vita: le lesioni cagionano un danno biologico che, in difetto di decesso immediato, dà luogo a invalidità temporanea e che, sopraggiungendo la morte, non fa in tempo a esitare, dopo la guarigione clinica, in postumi permanenti; e, corrispondentemente, la morte non costituisce la perdita del bene salute nella misura del 100% (ossia una i.p. del 100%), ma del diverso bene della vita. In questo caso, il tempo “apprezzabile” dipende invece dalla lunghezza dell'intervallo di sopravvivenza: riprendendo il caso già fatto del lungo periodo di coma, nessuno può dubitare che in quell'arco cronologico la vittima abbia subito una invalidità temporanea del 100% (cfr. peraltro, Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2017 n. 22541 che ha ritenuto sufficiente un intervallo dalle ore 9,30 alle ore 13 dello stesso giorno).

In definitiva, abbiamo – con riferimento al danno iure successionis da morte del congiunto - i seguenti casi:

1) morte sul colpo: nessun danno non patrimoniale, trasmissibile agli eredi, si cristallizza in capo alla vittima;

2) morte non immediata:

2.1) se c'è da parte della vittima consapevolezza della prossima e inevitabile morte, si determina un nocumento non patrimoniale peculiare (sofferenza nell'assistere alla propria agonia), con diritto al risarcimento trasmissibile agli eredi;

2.2) se, pur in difetto di consapevolezza, l'intervallo di tempo lesioni/morte è apprezzabile, si determina un nocumento non patrimoniale biologico (per l'invalidità temporanea), con diritto al risarcimento trasmissibile agli eredi.

2.3) la perdita della vita in sé non determina, sotto il profilo non patrimoniale, un credito risarcitorio trasmissibile agli eredi.

L'assetto qui passato in rassegna trova riscontro in altra recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2018 n. 26727, stessa sezione e stesso consigliere estensore), che ha esplicitamente affermato che, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo intercorrente tra la lesione e la morte, la vittima subisce un nocumento, definito “danno terminale”, il quale si concretizza in una compressione del bene salute sempre esistente e configurante un danno biologico in senso stretto, al quale può, se allegato e provato, aggiungersi - sempre nell'ambito dell'unitario genus del danno non patrimoniale – un ulteriore “danno da percezione”: di natura fisica laddove consista «… nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni …» e di natura psichica, laddove coincida con la consapevolezza dell'agonia, propriamente definibile come “danno morale terminale” (vds motivazione, in particolare § 3.4.7). Al di là delle formule lessicali – che, come sempre, rischiano, in difetto di una nomenclatura stabilita dalla legge, di ingenerare confusione – è confermato che nell'intervallo di tempo fra le lesioni e la morte, purché apprezzabile, si produce nella vittima un danno biologico sempre esistente, al quale può aggiungersi un ulteriore nocumento psichico, che è, appunto, la sofferenza di assistere consapevolmente alla propria agonia.

Residua il problema della liquidazione, lasciata in ombra nella dissertazione teoretica di legittimità. L'attuale edizione delle Tabelle di Milano ha inserito uno specifico paragrafo sulla liquidazione dei nocumenti di cui al punto 2, ricompresi nella denominazione di “danno terminale”, che ha il pregio di costituire il primo tentativo noto di dare uniformità – sempre decisiva ai fini del rispetto del principio di eguaglianza – alla quantificazione di questo nocumento, altrimenti affidato, quanto al precedente punto 2.1, all'equità pura del singolo giudice; e, quanto al punto 2.2., alla mera considerazione dell'invalidità temporanea, che potrebbe non essere adeguata alla peculiarità del caso concreto in cui si è trovata la vittima, che non ha raggiunto la guarigione clinica (come nei casi contemplati dalla Tabella), ma è infine morta. Senza volersi addentrare nel meccanismo previsto dalla Tabella milanese, che non è oggetto di trattazione, è importante qui segnalare che è ivi convenzionalmente fissata in cento giorni la durata della sopravvivenza idonea a far configurare il “danno terminale”, altrimenti (ossia per durate più lunghe) tornandosi a considerare il nocumento come mera invalidità temporanea.

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