Appello avverso la sentenza di separazione: si propone con ricorso e si applica il rito camerale

Cristina Ravera
30 Aprile 2019

Come si propone e quando si perfeziona l'appello avverso la sentenza di separazione giudiziale?
Massima

In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'

art. 23 l. n. 74/

1987

, in forza del quale l'appello è deciso in camera di consiglio, postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli

artt. 325

e

327 c.p.c.

, costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione (e non con ricorso), la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo e sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito entro i termini perentori fissati dalla legge.

Il caso

Caia propone appello avverso la sentenza di separazione giudiziale di primo grado (pubblicata il 14 ottobre 2016) con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. ai difensori di Tizio in data 13 aprile 2017 e provvede a iscrivere la causa a ruolo in data 24 aprile 2017.

La Corte di Appello di Firenze dichiara inammissibile l'appello, in quanto proposto oltre il termine di legge, previsto dall'art. 327 c.p.c.

Caia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, rigettato dalla Suprema Corte.

La questione

La questione in esame è la seguente: come si propone e quando si perfeziona l'appello avverso la sentenza di separazione giudiziale?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da un coniuge avverso la sentenza di separazione, mediante atto di citazione notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c., seguito dalla iscrizione della causa a ruolo oltre il termine di legge.

La Suprema Corte ha osservato che l'appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi, per espressa previsione di legge (artt. 23 l. n. 74/1987 e 4 l. n. 898/1970), è trattato e deciso in camera di consiglio. Tale previsione postula, secondo i giudici di legittimità, che l'intero giudizio di impugnazione è regolato dal rito camerale, con la conseguenza che l'appello deve essere proposto con ricorso da depositarsi in cancelleria nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

In particolare, secondo la Cassazione, il perfezionamento dell'impugnazione, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., è rappresentato dal deposito del ricorso di appello in cancelleria, laddove la successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sono funzionali esclusivamente alla instaurazione del contraddittorio e rappresentano, dunque, un momento meramente esterno e successivo della fattispecie processuale introduttiva del giudizio di appello.

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, nel caso in cui l'appello sia stato erroneamente introdotto con l'atto di citazione, il principio di conservazione degli atti processuali impone di escludere la nullità della impugnazione, qualora l'atto di citazione presenti i requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo e sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito nel rispetto dei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Osservazioni

La pronuncia in commento si inserisce nel consolidato filone ermeneutico, secondo cui l'appello avverso le sentenze di separazione personale e divorzio si propone con ricorso da depositarsi, ai fini della tempestività dell'impugnazione, nella cancelleria del giudice ad quem nel rispetto dei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Come è noto, le forme di introduzione dei giudizi - compreso l'appello - sono la citazione e il ricorso, le quali si distinguono, non solo per la diversa procedura (notifica alla controparte e successivo deposito dell'atto di citazione e iscrizione della causa a ruolo, nel primo caso; deposito del ricorso e iscrizione della causa a ruolo e successiva notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel secondo caso), ma anche nella valutazione della tempestività dell'appello e degli eventuali vizi della notifica alla controparte.

L'appello introdotto con l'atto di citazione è, infatti, tempestivo se è notificato alla controparte nei termini previsti dalla legge, mentre, l'appello proposto con ricorso è tempestivo se il ricorso è depositato nei termini di legge ed è irrilevante se la successiva notifica del ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza abbia luogo dopo la scadenza di tali termini. Parimenti, mentre i vizi della notifica dell'appello introdotto con citazione possono pregiudicare la regolare instaurazione del giudizio di appello, i vizi della notifica del ricorso e del decreto non influenzano la instaurazione del giudizio (ormai perfezionatasi), ma impongono al giudice della impugnazione, che rilevi il vizio, di indicarlo all'appellante affinché provveda a rimuoverlo entro un termine all'uopo assegnato. In altre parole, nel caso di rituale deposito del ricorso in appello nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., la nullità o inesistenza della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non possono comportare la inammissibilità del gravame, ma all'appellante va assegnato un termine per la rinnovazione della notifica omessa o per la rinnovazione della notifica invalida.

Con la pronuncia in rassegna, la Suprema Corte ha ribadito che l'appello avverso la sentenza di separazione giudiziale (al pari di quelle di divorzio) segue il rito camerale ai sensi dell'art. 23 l. n. 74/1987 e si propone con ricorso. L'appello si perfeziona, dunque, con il deposito, nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., del ricorso nella cancelleria del giudice di appello, di guisa che tale deposito, effettuato nei termini di cui agli art. 325 e 327 c.p.c. impedisce ogni decadenza dell'impugnazione.

Come chiarito dai giudici di legittimità, se l'impugnazione viene erroneamente proposta con l'atto di citazione, è tempestiva qualora l'atto di citazione notificato alla controparte sia stato depositato nella cancelleria del giudice di appello nel termine perentorio fissato dalla legge, atteso che è il deposito del ricorso in cancelleria che vale a determinare l'instaurazione del giudizio di appello e non già la notifica dell'atto di appello alla controparte.

L'orientamento in parola trova conferma all'art. 709 bis c.p.c. (come modificato dall'art. 1 I. n. 263/2005), nella parte in cui prevede che le sentenze non definitive di separazione vanno impugnate con il rito camerale.

Guida All'approfondimento

Bruno M., Separazione e divorzio, Giuffré, 2008

Cecchella C., Processo civile, Milano, 2012

Dogliotti M. - Figone A., Famiglia e procedimento, Milano, 2007

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario