Le modalità attuative della definizione agevolata delle controversie tributarie

30 Aprile 2019

Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019 sono state fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dagli artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni in legge n. 136/2018.Con il presente articolo si intende proporre un'analisi applicativa della definizione agevolata con l'obiettivo di fornire al lettore una guida pratica volta a illustrare lo schema di domanda, redazione e presentazione, la compilazione del modello di pagamento F24 ed i rapporti che intercorrono tra la sanatoria ed i contenziosi tributari pendenti e definibili.
Premessa

Con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 39209/2019 del 18 febbraio 2019 sono state fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dagli artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 136/2018.

La successiva Risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019 ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute al fine del perfezionamento del condono.

In seguito, con il comunicato stampa del 6 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiuso il cerchio della sanatoria annunciando l'attivazione dei canali telematici di presentazione della dichiarazione di definizione.

Alla luce, quindi, dei summenzionati provvedimenti attuativi resi dall'Agenzia delle Entrate, con il presente articolo si intende proporre un'analisi applicativa della definizione agevolata con l'obiettivo di fornire al lettore una guida pratica volta a illustrare lo schema di domanda, redazione e presentazione, la compilazione del modello di pagamento F24 ed i rapporti che intercorrono tra la sanatoria ed i contenziosi tributari pendenti e definibili.

Modello di domanda

Il 18 febbraio 2019 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 39209/2019, con cui è stato approvato il modello di domanda necessario per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie e le relative istruzioni di compilazione.

Per poter utilizzare la domanda di definizione è necessario innanzitutto che il contribuente abbia una lite tributaria pendente, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio e che l'Agenzia delle Entrate sia parte della controversia.

Va precisato che la possibilità di accedere alla definizione è consentita a coloro che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio ed a coloro che sono subentrati o che, comunque, sono in possesso della legittimazione attiva.

Rientrano nella sanatoria tutte le controversie di natura tributaria che hanno oggetto atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate il cui ricorso introduttivo è stato notificato entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto introduttivo della sanatoria, e per le quali al momento della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

Non è possibile esperire la definizione agevolata nei giudizi riguardanti gli atti non impositivi, in quelli in cui è parte l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quelli concernenti le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europe, in quelli concernenti l'IVA riscossa all'importazione ed in quelli riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il modello di domanda messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate si compone di:

1. frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali;

2. singoli quadri, nei quali vanno riportati:

  • l'intestazione, contenente la casella da barrare se si tratta di domanda sostitutiva ed, in tale evenienza, il numero di protocollo della domanda precedentemente trasmessa che il contribuente intende sostituire;
  • il codice dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ordine all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione;
  • i dati identificativi del soggetto richiedente che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
  • il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda;
  • le modalità di definizione della lite, in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia (a titolo esemplificativo stato, grado, esito);
  • i dati della controversia tributaria pendente oggetto di definizione (periodo d'imposta, data notifica del ricorso in primo grado, organo giurisdizionale, registro generale, tipo e numero atto impugnato, valore della controversia);
  • la determinazione dell'importo dovuto per la definizione (lordo, versato in pendenza di giudizio e netto), l'eventuale numero di rate, l'importo versato e la relativa data;
  • la sottoscrizione della domanda e l'eventuale impegno alla presentazione telematica a mezzo di incaricato.

Il modello di domanda è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e può essere compilato dal contribuente oppure dall'incaricato in formato elettronico o, comunque, manualmente mediante stampa nel rispetto della conformità grafica.

Modalità di presentazione della domanda

Il contribuente esercita la facoltà di avvalersi della definizione agevolata mediante la presentazione, entro il 31 maggio 2019, di una domanda distinta per ciascuna controversia autonoma, esente da imposta di bollo, sul modello appena descritto, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che per controversia autonoma si intende quella che ha ad oggetto il singolo atto impositivo impugnato che, pertanto, dovrà essere oggetto di una precipua domanda di definizione.

Con il provvedimento attuativo, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di presentazione della domanda.

In particolare, potrà avvenire in tre modi:

1. telematicamente, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici utilizzando uno dei canali web gratuiti quali “Entratel” o “Fisconline”;

2. elematicamente, incaricando uno dei soggetti incaricati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322/1998;

3. fisicamente presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Differenti modalità di presentazione della domanda di sanatoria, comprese quelle a mezzo servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata, sono state espressamente escluse.

Nel caso sub a) per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali “Entratel” o “Fisconline e, all'interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti - art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018” per la compilazione e la trasmissione.

Nel caso sub b), il soggetto incaricato della trasmissione telematica è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico contenente anche il riquadro relativo all'impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta ricezione e presentazione della domanda.

Nel caso sub c), l'Agenzia delle Entrate attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

Il canale telematico di presentazione della domanda di definizione agevolata è stato attivato da parte dell'Agenzia delle Entrate il 6 marzo 2019.

La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia.

Compilazione del modello F24

All'interno della domanda di definizione agevolata, particolare attenzione va rivolta alla compilazione del quadro relativo alla determinazione dell'importo dovuto.

In tale sezione, il contribuente è tenuto a indicare:

a) l'importo lordo dovuto, ossia il valore della controversia pendente alla data del 24 ottobre 2018;

b) l'importo versato in pendenza di giudizio a qualsiasi titolo (ad esempio quale imposta, sanzioni o interessi);

c) l'importo netto da versare determinato dalla differenza tra importo lordo e versato.

La regola generale disciplinata dalla sanatoria prevede che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato ed in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Tuttavia, sono previste dei casi speciali di determinazioni del costo della sanatoria a seconda della fase del giudizio o dell'eventuale esito.

In dettaglio:

- in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della lite;

- in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • del 15% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;

- in caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, è dovuto:

  • il 100% del valore della controversia relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;
  • in misura ridotta per la parte di atto annullata: 40% in caso di soccombenza in primo grado e 15% in caso di soccombenza in secondo grado;

- in caso di controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, è previsto il pagamento del 5% del valore della controversia;

- in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni va distinto:

  • sanzioni non collegate al tributo, le quali possono essere definite: a.1) con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio depositata entro il 24 ottobre 2018; a.2) con il pagamento del 40% negli altri casi;
  • sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Per consentire ai contribuenti il versamento tramite modello F24 dell'importo dovuto, l'Agenzia delle Entrate ha istituito dei codici tributo ad hoc resi noti con la Risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019.

In dettaglio, la sezione “erario” del modello va compilato con i seguenti codici, contraddistinti per tipologia di imposta accertata con l'atto impositivo oggetto della lite pendente, e cioè:

Tipologia di imposta Codice

IVA e relativi interessi

PF30
altri tributi erariali e relativi interessi PF31
sanzioni tributi erariali PF32
IRAP e addizionale regionale IRPEF e relativi interessi PF33
sanzioni IRAP e addizionale regionale IRPEF PF34
addizionale comunale IRPEF e relativi interessi PF35
sanzioni addizionale comunale IRPEF PF36

Il campo “codice ufficio” va compilato indicando il codice della Direzione Regionale o Provinciale dell'Agenzia delle Entrate parte in giudizio.

Il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

Il campo “anno di riferimento” è completato indicando il periodo d'imposta o anno di registrazione indicato sull'atto impositivo oggetto della lite.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “contribuente” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato quello del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, unitamente all'indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio).

Perfezionamento della sanatoria

La definizione delle liti si considera perfezionata in seguito al pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019 ed alla presentazione della domanda.

A scelta del contribuente, il pagamento potrà avvenire:

  • in un'unica soluzione;
  • in forma rateale qualora gli importi dovuti superano gli € 1.000. In questo caso, ci si potrà avvalere fino ad un massimo di venti rate trimestrali su cui saranno applicati gli interessi legali, dall'1 giugno 2019 alla data del versamento, e con scadenza al 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio di ciascun anno a partire dal 2019.

La data di versamento della prima o dell'unica rata dovrà necessariamente essere antecedente a quella di presentazione della dichiarazione di sanatoria ed, inoltre, sarà esposta nella domanda.

Tuttavia, qualora dopo la presentazione della domanda il contribuente non debba versare alcuna somma all'erario, il perfezionamento avviene con la semplice presentazione della domanda.

Non è prevista la maturazione del diritto alla restituzione delle eccedenze tra le somme versate in pendenza di liti e quanto dovuto in applicazione della sanatoria. Così come è esclusa la possibilità di compensare i debiti emergenti dalla definizione con i crediti d'imposta.

Gli effetti della sanatoria perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018.

L'Agenzia delle Entrate competente potrebbe notificare al contribuente, entro il 31 luglio 2020, un diniego alla domanda di definizione agevolata semmai ravvisi l'insussistenza dei presupposti applicativi. Tale provvedimento è suscettibile di impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia entro sessanta giorni.

Allorché la domanda di definizione sia richiesta in pendenza del termine di impugnazione, la pronuncia giurisdizionale può essere avversata dal contribuente unitamente al diniego della definizione sempre entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Rapporti con le controversie pendenti e definibili

La presentazione della domanda di definizione agevolata non contempla l'automatica sospensione giudiziale delle controversie pendenti.

Pertanto, il contribuente che vuole avvalersi della sanatoria ha la facoltà di rendere al giudice apposita istanza di sospensione.

In tale circostanza il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019 in assenza di un provvedimento espresso del giudice giacché l'effetto sospensivo è collegato direttamente alla presentazione dell'apposita richiesta con la dichiarazione della volontà di avvalersi delle disposizioni di cui alla sanatoria.

Se entro il 10 giugno 2019 il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Entro tale ultima data di sospensione processuale è onere della parte interessata, presentare al giudice apposita istanza di trattazione, in mancanza il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

L'eventuale impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del provvedimento di diniego, qualora la controversia risulti non definibile, produrranno automaticamente gli effetti della presentazione dell'istanza di trattazione.

Per le controversie definibili, invece, è prevista una sospensione automatica per nove mesi dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, anche incidentali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

In conclusione

Con l'approvazione del modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e con la pubblicazione delle relative istruzioni e dei codici tributo da utilizzare per i necessari versamenti entra nel vivo la sanatoria delle liti tributarie.

La parola, quindi, passa al contribuente ed ai professionisti incaricati cui spetta la compilazione della domanda ed il conteggio degli importi dovuti, oltre che l'eventuale richiesta della sospensione dei giudizi pendenti.

Sarebbe comunque auspicabile l'emanazione di una circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca alcuni aspetti ancora oscuri del condono.

Uno su tutti, ci si chiede cosa accada nell'eventualità in cui a seguito della richiesta di sospensione della controversia da parte del contribuente motivata dalla volontà di volersi avvalere della sanatoria, il giudice ritenga non sussistente il presupposto previsto dalla legge per la sospensione della lite (come ad esempio nel caso di controversia non sia definibile per mancanza dei presupposti applicativi della sanatoria).

Auspici a parte, soltanto al 31 maggio, termine ultimo consentito per accedere alla sanatoria, si comprenderà la portata applicativa del condono delle liti alle oltre 400.000 controversie fiscali ad oggi pendenti.

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