Il giudice può negare l’attendibilità delle dichiarazione dei redditi anche senza disporre indagini della polizia tributaria
30 Aprile 2019
Il caso. Il Tribunale di La Spezia, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponeva che l'ex marito versasse all'ex moglie un assegno divorzile pari a duemila euro mensili. La Corte di Appello di Genova confermava l'obbligo dell'uomo di versare tale assegno fino a quando la donna non fosse entrata in possesso di una cospicua somma di denaro, a lei riconosciuta con sentenza definitiva a titolo di utile come associata in partecipazione nella farmacia dell'ex marito. Avverso la sentenza di secondo grado l'uomo ricorreva per cassazione, poiché la Corte territoriale si sarebbe limitata a negare l'attendibilità della dichiarazione dei redditi dell'appellante, senza disporre alcuna indagine al riguardo e basando le proprie valutazioni unicamente sull'assetto economico relativo alla separazione.
Assegno divorzile e contestazione dei dati reddituali della parte. Al riguardo, i giudici di legittimità affermano che, in tema di divorzio, «l'art. 5, comma 9, l. n. 898/1970, non impone al Tribunale in via diretta ed automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di tale esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 c.p.c., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza». Prosegue la Suprema Corte, anche in queste controversie «la valutazione delle prove è rimessa, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudicante e non può ritenersi in alcun modo condizionata dalla scelta, parimenti discrezionale, di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, indagini patrimoniali tramite polizia tributaria al fine di procedere al doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione». |