È possibile l’affidamento diretto ad un determinato operatore economico di lavori, forniture o servizi, senza ricorrere allo strumento della gara

Redazione Scientifica
30 Aprile 2019

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), che ricalca quanto in precedenza stabilito...

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), che ricalca quanto in precedenza stabilito dall'art. 57, comma 2, lett. b), dell'abrogato d.lgs. 163/2006, i lavori, le forniture o i servizi possono essere affidati direttamente a un determinato operatore economico, senza ricorrere allo strumento della gara, quando la concorrenza è assente “per motivi tecnici” ovvero qualora vi sia la necessità di tutelare “diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale”. Ciò implica che, qualora nell'ambito del proprio potere di vigilanza, il concedente sia chiamato a verificare la compatibilità dell'affidamento infragruppo da parte della concessionaria con i limiti imposti dalla normativa vigente, deve anche tenere conto della effettiva possibilità, per il gestore della rete autostradale, di ottenere sul mercato attraverso una procedura ad evidenza pubblica il bene necessario per la corretta esecuzione del rapporto concessorio.

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