Pregressa esperienza dei commissari

Redazione Scientifica
26 Aprile 2019

L'art. 84, comma 2, d.lvo n. 163/2006, applicabile ratione temporis, stabiliva che...

L'art. 84, comma 2, d.lvo n. 163/2006, applicabile ratione temporis, stabiliva che “la commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”.

Già il tenore testuale della disposizione, nel correlare la pregressa esperienza dei componenti della commissione giudicatrice allo “specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”, induce ad attribuire rilevanza, al suddetto fine, all'ambito tematico “principale” della gara, escludendo le molteplici e variegate discipline e/o settori di attività con le quali l'oggetto della gara medesima interferisce in concreto.

La norma, in altre parole, non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto: ciò anche sul presupposto, del resto, che all'esperienza nel “settore” primario, cui si riferisce l'oggetto del contratto, si accompagna una analoga esperienza nei settori “secondari”, che con quell'oggetto interferiscono o si intersecano.

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