L’ammissione al concordato con continuità aziendale dell’impresa mandataria nella disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici

Redazione Scientifica
04 Aprile 2019

L'art. 80, comma 5, lett. b) del D.lgs. 50/2016 statuisce che devono essere escluse dalla partecipazione alle gare d'appalto, tra le...

L'art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. 50/2016 statuisce che devono essere escluse dalla partecipazione alle gare d'appalto, tra le altre, le imprese che si trovino in stato di concordato preventivo “salvo il caso di concordato con continuità aziendale” e “fermo restando quanto previsto dall'articolo 110” del medesimo Codice. La norma quindi esclude dal proprio ambito di applicazione e, con ciò, dal novero delle circostanze espulsive la procedura di concordato con continuità aziendale.

Si manifesta quindi un contrasto tra questa disposizione e quella contenuta nell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare, secondo cui alle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale è interdetto partecipare alle gare d'appalto quali mandatarie di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Il conflitto tra le norme può essere risolto secondo il criterio cronologico.

La disposizione della legge fallimentare è venuta alla luce con il d.l. 23 giugno 2012, n. 83, conv. nella l. 7 agosto 2012, n. 134.

La norma di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice dei contratti pubblici è invece venuta alla luce con il D.lgs. n. 50/2016 e, quindi, successivamente alla prima la quale pertanto, in base al criterio cronologico di soluzione dei conflitti tra norme, deve ritenersi implicitamente abrogata.

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