Nel rito “specialissimo” degli appalti il dies a quo di impugnazione decorre dalla pubblicazione degli atti o dalla loro avvenuta conoscenza

Redazione Scientifica
01 Aprile 2019

Nel rito di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. la decorrenza del termine di impugnazione suppone la...

Nel rito di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. la decorrenza del termine di impugnazione suppone la pubblicazione di un provvedimento munito di un contenuto motivazionale minimo, onde non basta a far decorrere quel termine la semplice ostensione dell'elenco degli ammessi.

Anche in tal caso continua peraltro a valere il generale principio sancito dagli artt. 41, comma 2, e 120, comma 5, ultima parte, del c.p.a., secondo cui il termine di impugnazione decorre, comunque, altresì dal momento dell'intervenuta piena conoscenza del provvedimento da impugnare. Ciò, peraltro, a patto che l'interessato sia in grado di percepire i profili che ne rendano evidente la lesività per la propria sfera giuridica in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall'ordinamento processuale (C.d.S., sez. V, 23 marzo 2018, n. 1843; sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5870) e fermo restando che il principio va applicato in maniera restrittiva, ai soli casi in cui la parte è pienamente consapevole dei profili di illegittimità dell'atto.

Il principio della necessaria piena conoscenza del provvedimento ai fini del decorso dell'impugnazione nel rito di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. valeva anche in vigenza dell'originario testo dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, che è stato sul punto reso più chiaro, con valenza peraltro solo esplicativa e non innovativa, dal d.lgs. correttivo n. 56 del 2017.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.