Gravi illeciti professionali ed omessa dichiarazione di penali contrattuali

Redazione Scientifica
02 Maggio 2019

on la sentenza n. 1346 del 2018 il Consiglio di Stato ha rilevato che la mancata dichiarazione della irrogazione di penali contrattuali non integra di per sé la...

Con la sentenza n. 1346 del 2018 il Consiglio di Stato ha rilevato che la mancata dichiarazione della irrogazione di penali contrattuali non integra di per sé la violazione dei doveri professionali e non costituisce prova di grave negligenza, così definita dal legislatore dapprima con l'art. 38, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 163 del 2006, e rinnovato dall'art. 80 comma 5 lett. c) e c-ter), poiché l'applicazione di penali contrattuali non può ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o comunque “grave negligenza”; ciò tanto più quando il provvedimento di esclusione menzioni l'applicazione delle penali senza specificarne l'ammontare minimo ed indicando quale presupposto asserite “manchevolezze” senza alcun effettiva motivazione al riguardo anche con riferimento alla loro eventuale gravità.

La giurisprudenza, in sede di interpretazione dell'obbligo dichiarativo concernente le gravi negligenze professionali, ha fatto riferimento essenzialmente alla mancata indicazione delle risoluzioni contrattuali, così che l'irrogazione di penali nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale non può costituire di per sé ed automaticamente, soprattutto in mancanza di altri elementi significativi, un sintomo di grave errore professionale, potendo l'inadempimento derivare – non irragionevolmente – anche da una serie di più svariati comportamenti di soggetti terzi oppure anche da eventi esterni.

Rileva anche l'importo esiguo delle “penali” (l'1% del valore dell'affidamento), circostanza che non può concretizzare comunque alcuna grave negligenza da denunciare nelle domande di partecipazione ad altre gare pubbliche, risultando contenuto nella sostanziale irrilevanza, come risultante dalla Linee guida dell'Anac aggiornate (secondo cui le stazioni appaltanti devono comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico, di cui all'art. 213 comma 10 dello stesso codice, i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'imposto del contratto stesso).

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