Sull’onere di immediata impugnazione degli atti di adesione delle Centrali di committenza regionali alle convenzioni quadro Consip

Redazione Scientifica
02 Maggio 2019

L'operatore economico che contesti la legittimità dell'adesione da parte di una Centrale di committenza per le aziende del servizio sanitario regionale...

L'operatore economico che contesti la legittimità dell'adesione da parte di una Centrale di committenza per le aziende del servizio sanitario regionale (nella fattispecie Estar) ad una convenzione quadro Consip, ha l'onere di impugnare l'atto di adesione entro il termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione nelle forme di legge.

Dall'adesione della Centrale di committenza alla convenzione quadro Consip discende infatti l'obbligo per le aziende e gli altri enti sanitari regionali di avvalersi della convenzione per approvvigionarsi del servizio oggetto del contratto quadro.

Tale adesione ha l'effetto di determinare la chiusura del mercato regionale ad operatori diversi dal vincitore della gara Consip, stante l'immediata instaurazione del vincolo di approvvigionamento sancito dalla legge, e determina dunque per essi la perdita della chance di contrattare con gli enti del SSR integrando una lesione significativa ed attuale della loro sfera giuridica, non diversamente da quanto accade per effetto dell'indizione di una gara il cui bando contenga clausole impeditive della partecipazione, posto che nell'uno e nell'altro caso risulta immediatamente compromesso l'interesse alla massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori di settore interessati e alla partecipazione alle pertinenti procedure di affidamento (per tutte, cfr. Cons. Stato, A.P., 26 aprile 2018, n. 4).

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