Insanabilità tramite soccorso istruttorio dell’omessa registrazione AVCPass

03 Maggio 2019

La registrazione AVCpass costituisce una procedura articolata la cui omissione costituisce un'irregolarità essenziale e insanabile tramite soccorso istruttorio. Il concorrente può validamente produrre il PassOE anche in seguito alla presentazione dell'offerta a condizione che la suddetta registrazione/AVCpass sia stata perfezionata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara...

Abstract: La registrazione AVCpass costituisce una procedura articolata la cui omissione costituisce un'irregolarità essenziale e insanabile tramite soccorso istruttorio. Il concorrente può validamente produrre il PassOE anche in seguito alla presentazione dell'offerta a condizione che la suddetta registrazione/AVCpass sia stata perfezionata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara.

Il caso. Nell'ambito di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, un'impresa veniva esclusa dalla gara per non aver acquisito e prodotto in sede di presentazione dell'offerta il codice AVCPASS. Tale omissione aveva impedito alla Stazione appaltante la verifica, tramite la predetta piattaforma informatica, del possesso dei requisiti richiesti dalla legge di gara.

L'impresa proponeva ricorso contro l'esclusione deducendo che la mancata presentazione del PassOE - ovvero la sua mancata generazione prima della scadenza prevista per la presentazione dell'offerta - non avrebbe potuto costituire motivo di esclusione da una procedura di gara, trattandosi di una mera carenza documentale, sanabile attraverso il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.

La questione controversa concerne la natura e lo scopo della procedura di AVCPASS e la possibilità (o meno) di integrare la mancata indicazione della c.d. PassOE in un momento successivo alla data di presentazione delle offerte. Si tratta dunque di stabilire se tale carenza attenga ad una carenza formale della domanda e se in quanto tale sia passibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.

Il TAR ha anzitutto precisato la ratio del sistema per la verifica online dei requisiti c.d. AVCPASS. Detto sistema, come noto, consente alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web, l'acquisizione della documentazione relativa ai concorrenti, comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. La scansione procedurale per la corretta registrazione implica che gli operatori economici, effettuino la registrazione al servizio AVCPASS, tramite un'area dedicata, inserendo a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità. Ai medesimi operatori è consentito poi utilizzare tali documenti per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipino. Gli operatori registrati, quindi, individuata la procedura di affidamento cui intendono partecipare, ottengono dal sistema un “PassOE” (cioè un documento il quale attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, in relazione a quella determinata procedura) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Ciò posto, il Collegio, dopo aver accertato che nella specie l'esclusione dell'impresa non era dipesa tanto dalla mancata presentazione del documento costituito dal PassOE, ma dall'insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della stessa registrazione AVCPASS presso il portale ANAC, ha ritenuto non conferente il richiamo alla necessità di attivare il soccorso istruttorio per sanare la carenza riscontrata dalla Stazione appaltante.

La registrazione AVCPASS non costituisce, infatti, una dichiarazione, ma una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta un'irregolarità essenziale e insanabile. Il Collegio ha precisato che se il PassOE può essere prodotto in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio), ciò è possibile purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell'Anac, AVCpass) sia stato perfezionato.

In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (in tal senso TAR Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n. 11031).

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