Va garantito il principio della bigenitorialità nell’interesse superiore del minore
07 Maggio 2019
Il caso. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto affidava una bimba di 5 anni ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, stabilendo che il padre potesse vederla e tenerla con sé ogni 15 giorni, salvo diverso accordo con la madre, e stabilendo a carico dell'uomo un assegno di mantenimento di 600 euro. La Corte d'Appello, nel confermare la decisione di primo grado, riduceva però l'assegno mensile a 450 euro. Il padre ricorreva per cassazione lamentando violazione del diritto alla bigenitorialità, in quanto il provvedimento impugnato non preveda tempi di permanenza infrasettimanali della figlia presso il padre e quindi di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica a quelli di permanenza presso la madre collocataria in modo da consentire anche l'esercizio della comune responsabilità genitoriale.
Va garantito il principio della bigenitorialità nell'interesse superiore della prole. Accogliendo il ricorso del padre, la Corte afferma nuovamente che «va assicurato, nell'interesse superiore del minore, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione». Ciò risulta confortato dai principi affermati dalla Corte EDU, la quale chiama le autorità nazionali ad adottare tutte le misure idonee per mantenere saldi i legami tra il genitore e i suoi figli, precisando che gli obblighi positivi, che le autorità degli Stati nazionali devono adottare, non possono limitarsi al mero controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma devono includere l'insieme delle misure preparatorie che permettono di raggiungere questo risultato, posto che il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili tra il fanciullo e il genitore che non vive con lui. Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso del padre poiché i giudici di merito si sono limitati a confermare i provvedimenti emessi nel corso del giudizio di primo grado, senza tener conto delle critiche mosse dal padre, il quale richiedeva degli incontri anche infrasettimanali con la propria figlia e non solo a fine settimana alternati. |